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Delibera assembleare che impone il divieto di parcheggio, salvo la sosta di mezz'ora per carico e scarico: è valida?

La Cassazione si esprime sulle determinazioni dell'assemblea condominiale relative alla limitazione paritaria dell'uso del cortile come parcheggio?
Dott.ssa Luana Tagliolini 

Con pronuncia conforme in primo e in secondo grado veniva accolta l'istanza di ingiunzione, dichiarata inammissibile la domanda di revoca dell'amministratore, rigettate le altre domande attoree. La Corte di Cassazione uniformandosi alle citate pronunce precisava che il ricorso che si fonda su motivi inammissibili o infondati determina l'infondatezza del ricorso nel suo complesso e, di conseguenza, il suo rigetto (Corte di Cassazione sentenza n. 7385/2023).

Delibera assembleare che impone il divieto di parcheggio se non per carico e scarico. Fatto e decisione

La proprietaria di un'unità immobiliare conveniva il Condominio e l'amministratore, dinanzi al Tribunale, per impugnare le delibere condominiali contenenti il divieto di parcheggio nel cortile che, a suo dire, violerebbe il diritto di godimento della cosa comune e l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'attrice per la violazione del divieto.

Inoltre, l'attrice domandava la condanna in solido del Condominio e dell'amministratore al risarcimento dei danni cagionati dalle due delibere, nonché la revoca dell'amministratore per irregolarità nello svolgimento dell'incarico.

Il Condominio domandava ingiunzione per il pagamento di spese condominiali.

Con pronuncia conforme in primo e in secondo grado, veniva accolta l'istanza di ingiunzione e dichiarata inammissibile la domanda di revoca dell'amministratore, mentre le altre domande attoree venivano rigettate.

L'attrice ricorreva per la cassazione della sentenza d'appello ma il ricorso veniva rigettato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità le determinazioni dell'assemblea condominiale relative alla limitazione paritaria dell'uso del cortile come parcheggio, come quelle che viceversa assegnano posti auto ai singoli condomini, non alterano la destinazione della cosa comune, ma si limitano a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario secondo le rispettive circostanze, cosicché tali delibere non richiedono maggioranze qualificate.

Nel caso di specie, il divieto di parcheggio era diretto a garantire che tutti i condomini potessero usare il cortile, limitando la sosta a mezz'ora per carico e scarico, evitando così che il parcheggio permanente di un condomino impedisse o limitasse l'uso da parte degli altri, in considerazione delle limitate dimensioni del cortile.

Anche l'eccezione riguardante la revoca dell'amministratore era stata respinta in quanto trattasi di un provvedimento da adottare in sede di giurisdizione non contenziosa, poiché è diretto a gestire interessi (del condominio), non a risolvere controversie su diritti soggettivi.

La correlativa istanza, pertanto, se proposta in sede contenziosa, è inammissibile, senza possibilità di traslare il giudizio in sede non contenziosa, che dovrà essere adita ex novo in modo autonomo.

Infine, per quanto attiene l'ingiunzione di pagamento delle spese condominiali la Corte ha chiarito che in presenza di un piano di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea (e di uno stato di morosità accertata del condomino nel pagamento) esso costituisce titolo per la richiesta del decreto ingiuntivo salvo far valere l'annullabilità delle delibere per omessa convocazione in assemblazione in assemblea e per difetto di comunicazione delle decisioni adottate, con la loro impugnazione nel termine di 30 giorni ex art. 1137 c.c. che, però, era decorso.

Considerazioni conclusive

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo infondato in quanto formulato sulla base di motivi risultati inammissibili o infondati. Il provvedimento impugnato, infatti, aveva deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e gli apprezzamenti del giudice di merito non esibivano profili di censura in sede di giudizio di legittimità.

Sentenza
Scarica Cass. 14 marzo 2023 n. 7385
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