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Per revocare l'amministratore di condominio è necessario ricorrere all'istituto della mediazione civile?

Revoca dell'amministratore, perchè è necessario ricorrere alla mediazione.
Avv. Dolce Rosario 

Il Tribunale di Padova ha recentemente ritenuto necessario l'esperimento della mediazione civile

L'amministratore di condominio degli edifici può essere revocato in ogni tempo da parte dell'Assemblea dei condomini, con la stessa maggioranza prevista per la nomina, oppure con quella maggiore stabilita dal regolamento di condominio. Nei casi in cui sussistano gravi

irregolarità fiscali o nel caso in cui l'amministratore proceda ad una gestione del condominio senza avvalersi di un conto corrente, i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere al medesimo la convocazione dell'assemblea avente come punto all'ordine del giorno la rispettiva revoca.

In questi casi, ove l'assemblea non provvede ai condòmini promotori possono ricorrere in giudizio. La revoca tramite autorità giudiziaria è subordinata quindi, in questi casi,al preventivo esperimento della seduta assembleare. Da non perdere: Amministratore e mediazione: alcune considerazioni

Trattandosi di un procedimento di giurisdizione volontaria – vale a dire, diritto non avente natura contenziosa, siccome sostitutivo della volontà assembleare, per l'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale (tra le tante, Cass. Civ., n. 20907/2004) – è stabilito che “nel caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato”.

Le singole fattispecie. Le altre ipotesi di irregolarità gestionale sono, infine, elencate nel comma nr 12 dell'articolo 1129, c.c.; e segnatamente:

  1. omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  2. mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
  3. della mancata aperura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
  4. gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o dia latri condòmini;
  5. aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  6. promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  7. inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1130, numeri 6, 7 e 9 (in sintesi al tenuta dei registri e l'accesso ai documenti);
  8. omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali all'atto della nomina o della conferma.

Il procedimento. L'articolo 64 delle disposizione di attuazione del codice civile disciplina il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio.

La richiesta di rimozione dell'amministratore anche da parte di un singolo condòmino conferisce al rito in esame e ad al conseguente provvedimento giudiziale carattere di procedimento e di provvedimento tipicamente cautelari, non dissimile da quello previsto dall'art. 2409 c.c., il quale tratta l'ipotesi di “sospetto di gravi irregolarità” commesse da amministratori e sindaci delle società per azioni (ex multis, Cass. Civ. n. 20907/2004).

Il provvedimento in commento. Il Tribunale di Padova ha recentemente ritenuto che anche questo procedimento camerale debba essere preceduto dall'esperimento della mediazione civile.

Con provvedimento del 24 febbraio 2015 il Giudice collegiale haaffermato che, ai sensi delcombinato disp. Artt. 71 quater e 64 disp. att. c.c., la controversia in disamina rientri tra quelle soggette all'obbligo della mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

La decisione non ci convince: anzi, appare stridere con la citata previsione normativa.

E' stato previsto, infatti, che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né si applica “nei procedimenti in camera di consiglio” (art.5, comma 4 lettera f).

Tra l'altro, simili provvedimenti analogamente a quelli resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c. sono privi di carattere di decisorietà, in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitare senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicato sostanziale.

Sotto altro e diverso profilo, non si comprende in che modo un mediatore possa conciliare una diatriba sorta tra condòmini ed amministratore in tema di gravi irregolarità da questi posto in essere nell'esercizio del mandato (e, in quanto tali, tipizzate dal legislatore per consentirne la revoca); ma questo è un altro problema… che, eventualmente, dovrà porsi il Mediatore nel caso in cui le parti aderiranno al procedimento...Staremo a vedere. Mediazione: chi si rifiuta paga il doppio delle spese.

Sentenza
Scarica Tribunale ordinario di Padova provvedimento 24 febbraio 2015
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