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La partecipazione personale alla mediazione delle parti è imperativa: altrimenti la domanda è dichiarata improcedibile

Non è pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che, ‘nel processo', consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore.
Avv. Dolce Rosario 

Il Tribunale di Vasto ritiene obbligatoria la presenza delle parti al procedimento di mediazione, indipendentemente se sia stato instaurato su iniziativa delle stesse oppure su ordine del Giudice

E' fatto noto che “liti condominiali” sono assoggettate all'esperimento del tentativo di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. Sullo sfondo del diritto immobiliare e/o reale (e non solo), vi sono poi controversie che, seppure non vincolate preliminarmente dallo svolgimento del Procedimento, vengono comunque rimesse avanti al mediatore su ordine del Giudice (art. 5, comma II, D.Lgvo 28/10).

Orbene: in entrambi i casi è necessario che le parti partecipino personalmente al “tavolo”. La condizione di procedibilità prefissata dalla legge o dal giudice non viene quindi ritenuta soddisfatta nel caso in cui, a fronte del mancato raggiungimento dell'accordo, le parti abbiano preso parte al procedimento solamente a mezzo del proprio procuratore. Da non perdere: Mediazione: chi si rifiuta paga il doppio delle spese.

L'ultima Sentenza in ordine di tempo che statuisce sul merito dell'assunto è quella del Tribunale di Vasto adottata in data 09 marzo 2015.

Seguiamo l'iter argomentativo addotto. Le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla legge n. 98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono – così premette il decidente - di ritenere che l'ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte (a meno che, bene inteso, il procuratore non siastato investito di poteri sostanziali).

Nella mediazione è fondamentale – continua la Sentenza – la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è, pertanto, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto, senza il filtro dei difensori (che comunque assistono la parte).

Il principale significato della mediazione, d'altronde,è quello di rendere le parti autrici del loro destino “…per una nuova centratura della giustizia, rispetto ad una cultura che le considera ‘poco capaci' e, magari a fini protettivi, le pone ai margini”.

In buona sostanza, secondo il Tribunale abruzzese, non è pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che, ‘nel processo', consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali.

Gli oneri del mediatore. Il soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura conciliativa è, per l'appunto, il mediatore.

Spetterà a questi, allora, vetrificare il rispetto delle condizioni di procedibilità, richiedendo, se del caso, ai procuratori delle parti di aggiornare la seduta ad altra onde consentire ai rispettivi assistiti di potervi prendere parte personalmente.

Per contro, il Giudice ha il potere di dichiarare improcedibili le domande giudiziarie formulate dalle partiai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/10 nel caso in cui l'esito della mediazione sia infruttuoso a causa della rispettiva mancata partecipazione personale, già in sede di primo incontro.

Conclusione.Il Tribunale adito ha ritenuto non percorribile l'alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita.

La sentenza in commento argomenta che il Giudice è in grado, a norma dell'articolo 5, comma 1 bis, del D.lgvo 28/10, di concedere alle parti un nuovo per l'espletamento del tentativo di mediazione soltanto nel caso in cui rilevi che il procedimento sia iniziato ma non ancora concluso.

Ora, siccome nel caso in specie, la mediazione tempestivamente introdotta è stata definita con un provvedimento finale, ancorché adottato in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti sostanziali per dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria con la compensazione delle spese di lite.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione nel diritto condominiale. Da non perdere

Sentenza
Scarica Tribunale Vasto 09 marzo 2015.
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