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Le lamentele della maggioranza non bastano a revocare l'amministratore di condominio

Solo se ricorre il pericolo di un pregiudizio imminente per il condominio l'amministratore può essere revocato.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

"In tema di revoca giudiziale, in assenza di impugnazione e di accertata illegittimità del deliberato assembleare, non può essere posto a carico dell'amministratore, obbligato a dare esecuzione alla volontà assembleare, come comportamento generatore di responsabilità l'avere dato esecuzione alla volontà della maggioranza assembleare". Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Modena con il decreto del 14 dicembre 2016 in merito alla revoca dell'amministratore.

I fatti di causa. Con ricorso Tizio e Caio (condomini e proprietari di unità immobiliari) chiedevano la revoca di amministratore di un condominio ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., e la convocazione di assemblea a fin di nomina di nuovo amministratore.

I ricorrenti deducevano, a fondamento del proprio ricorso, plurime violazioni del disposto dell'art. 1129 c.c.; in particolare, ritardi nella convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto, la mancata esecuzione di due deliberazioni assembleari ed altri inadempimenti.

Costituendosi in giudizio, l'amministratore in carica, contesta le avverse contestazioni.

Le ipotesi di revoca dell'amministratore di condominio. Il nuovo art. 1129 c.c., all'undicesimo comma, delinea i casi in cui l'amministratore può essere revocato. In primo luogo può essere revocato, l'ipotesi non contenziosa, per volontà dell'assemblea, in qualsiasi momento e con le maggioranze previste per la sua nomina (quando viene meno l'apprezzamento da parte dei condòmini).

Quelle successive risultano invece ipotesi giudiziali, in quanto prevedono l'intervento dell'autorità giudiziaria, tant'è vero che, è previsto il ricorso al Tribunale da parte di ciascun condomino, allorquando l'amministratore non comunica all'assemblea i provvedimenti dell'autorità amministrativa o citazioni che esulano dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.) ovvero in caso di omessa rendicontazione o gravi irregolarità.

In particolare, la norma di cui all'art. 1129 c.c., viene riconosciuta come ad una tipica norma a fattispecie aperta che, appunto, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di gravi irregolarità, ed è in tal senso che appare pienamente operante il principio della cd. mala gestio, mutuato appunto dalle norme sul mandato che, come abbiamo avuto modo di verificare, risultano applicabili anche alla figura dell'amministratore di condominio.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Modena decreto del 14 dicembre 2016
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