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madhu

Revoca giudiziale per gravi irregolarità amministratore di condominio

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Salve, sottopongo quanto segue per un vostro prezioso parere.

Ai sensi dell'art. 1129 c.c. ciascun condomino può ricorrere per la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio nel caso di gravi irregolarità.

Costituisce grave irregolarità 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale.

Domanda: l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo secondo voi costituisce grave irregolarità?

Nella fattispecie l'amministratore ha richiesto il pagamento di una somma uguale a tutti i condomini, senza peraltro tener conto delle rispettive quote millesimali e senza peraltro precisare a fronte di quale capitolo di spesa fosse richiesto il pagamento di detta somma.

Inoltre l'amministratore al quale è stato richiesto un appuntamento di persona per ulteriori chiarimenti e per prendere visione dei documenti relativi al condominio si è rifiutato. Gii invii via posta elettronica certificata ha detto che non li legge perchè riceve 60 messaggi su whatsapp tutti i giorni... Se l'amministratore si rifiuta di dare un appuntamento per parlare e chiarire le questioni irrisolte di sua competenza, come risolvere i problemi se non c'è una buona comunicazione? Grazie! Un cordiale saluto

Non è una grave irregolarità non aver convocato l'assemblea per l'approvazione del preventivo, e se l'amministratore chiede delle quote senza sia approvato il preventivo, nessuno dei condomini è obbligato a pagare, e l'amministratore non potrà neppure pretendere nulla.

 

Visto che il preventivo lo approvano i condomini, perchè voi condomini non richiedete un'assemblea straordinaria a norma dell'art 66 Dacc con all'OdG "discussione e delibera del preventivo per l'anno di gestione 20xx .... ", se l'amministratore non provvede a convocare l'assemblea in data destinata da lui, entro 10 giorni, i promotori della richiesta (almeno 2 rappresentanti almeno 1/6 del valore dello stabile) potranno convocare l'assemblea ed i condomini potranno approvare il preventivo, magari sulla base di quello dell'anno precedente aumentato di una certa percentuale (c.a. 5 - 10%)

Gentile Tullio grazie per la pronta risposta! In alternativa possono costituire gravi motivi, ai fini della revoca giudiziale la mancata formazione dell'anagrafe condominiale e la mancata esecuzione della deliberazione condominiale consistente nella richiesta di disdetta della polizza globale fabbricato al fine di valutare i preventivi e stipulare la polizza con altra compagnia? Grazie mille nuovamente!

Gentile Tullio grazie per la pronta risposta! In alternativa possono costituire gravi motivi, ai fini della revoca giudiziale la mancata formazione dell'anagrafe condominiale e la mancata esecuzione della deliberazione condominiale consistente nella richiesta di disdetta della polizza globale fabbricato al fine di valutare i preventivi e stipulare la polizza con altra compagnia? Grazie mille nuovamente!
L'articolo 1129 cc elenca quali soni i gravi motivi per la revoca giudiziale dell'amministratore;

 

- Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

Non è detto però che il Giudice non accetti e valuti gravi motivi anche altre mancanze dell'amministratore.

Art. 1129 c.c.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetutorifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altricasi previsti dalla legge;2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazionidell'assemblea;3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio delcondominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite neiregistri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute alcondominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presentearticolo.

Salve, art. 1129 c.c..... in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. In sostanza l'amministratore revocato non paga nulla al ricorrente per le spese di contributo unificato, spese di notifica, ecc, Qualcuno di voi ha mai presentato il ricorso presso la segreteria di volontaria giursdizione? Saluti.

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