Vai al contenuto
stefano1975

Revoca amministratore: mancata convocazione assemblea appropriazione consuntivo annuale

Partecipa al forum, invia un quesito

Salve a tutti,

nel mio condominio l'amministratore negli ultimi due anni non ha mai convocato una assemblea, nemmeno per l'approvazione del consuntivo. Ai sensi dell'articolo 1129 comma 11 C.C. leggo che l'amministratore di condominio può essere revocato per gravi irregolarità e fra queste viene per l'appunto, chiaramente, annoverato anche il caso della mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del consuntivo. Una cosa però non mi è chiara: vale a dire la procedura da seguire per revocare il mandato all'amministratore. In proposito:

1) quanti condomini devono fare richiesta di revoca dell'amministratore per gravi irregolarità?

2) è necessario fare una causa, quindi andare dinanzi al giudice per la revoca, oppure basta la lettera notificata all'amministratore?

Grazie e saluti

Salve a tutti,

nel mio condominio l'amministratore negli ultimi due anni non ha mai convocato una assemblea, nemmeno per l'approvazione del consuntivo. Ai sensi dell'articolo 1129 comma 11 C.C. leggo che l'amministratore di condominio può essere revocato per gravi irregolarità e fra queste viene per l'appunto, chiaramente, annoverato anche il caso della mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del consuntivo. Una cosa però non mi è chiara: vale a dire la procedura da seguire per revocare il mandato all'amministratore. In proposito:

1) quanti condomini devono fare richiesta di revoca dell'amministratore per gravi irregolarità?

2) è necessario fare una causa, quindi andare dinanzi al giudice per la revoca, oppure basta la lettera notificata all'amministratore?

Grazie e saluti

La cosa è più semplice di quanto si possa immaginare, è sufficiente avere la volontà e la maggiornaza sufficiente alla nomina di un successore in assemblea, voi condomini potreste avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare, se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

Non raggiungendo questo obiettivo, purtroppo si dovrà adire al Giudice, e ciascun condomino potrà farlo autonomamente (quindi non è necessaria nessuna maggioranza) visto che l'amministratore non convoca assemblee da più di due anni.

La cosa è più semplice di quanto si possa immaginare, è sufficiente avere la volontà e la maggiornaza sufficiente alla nomina di un successore in assemblea, voi condomini potreste avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare, se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

Non raggiungendo questo obiettivo, purtroppo si dovrà adire al Giudice, e ciascun condomino potrà farlo autonomamente (quindi non è necessaria nessuna maggioranza) visto che l'amministratore non convoca assemblee da più di due anni.

ti ringrazio della tua risposta. Solo una domanda: e se l'amministratore che viene convocato da tanti condomini che rappresentano 1/6 del valore dell'edificio non si presenta a questa assemblea?? Potrebbe capitare un caso del genere!!!!.....come dobbiamo comportarci noi condomini?? Non credo sia vincolante la presenza dell'amministratore; basta dunque che siano rispettate le maggioranze previste dall'articolo 1136 secondo comma C.C.. Chiedo solo la cortesia di avere conferma in merito a quest'ultima ipotesi.

grazie e saluti

ti ringrazio della tua risposta. Solo una domanda: e se l'amministratore che viene convocato da tanti condomini che rappresentano 1/6 del valore dell'edificio non si presenta a questa assemblea?? Potrebbe capitare un caso del genere!!!!.....come dobbiamo comportarci noi condomini?? Non credo sia vincolante la presenza dell'amministratore; basta dunque che siano rispettate le maggioranze previste dall'articolo 1136 secondo comma C.C.. Chiedo solo la cortesia di avere conferma in merito a quest'ultima ipotesi.

grazie e saluti

considera che le assemblee si possono svolgere anche senza la presenza dell'amministratore.

ti ringrazio della tua risposta. Solo una domanda: e se l'amministratore che viene convocato da tanti condomini che rappresentano 1/6 del valore dell'edificio non si presenta a questa assemblea?? Potrebbe capitare un caso del genere!!!!.....come dobbiamo comportarci noi condomini?? Non credo sia vincolante la presenza dell'amministratore; basta dunque che siano rispettate le maggioranze previste dall'articolo 1136 secondo comma C.C.. Chiedo solo la cortesia di avere conferma in merito a quest'ultima ipotesi.

grazie e saluti

Se l'amministratore non convoca l'assemblea ed i condomini trascorsi i 10 giorni decidono di autoconvocarsi, possono fare a meno di avvisare l'amministratore, perchè se voleva partecipare poteva lui stesso convocarla.

E poi come dice giustamente Josefat, l'assenza dell'amministratore non fa si che l'assemblea ed i deliberati siano invalidi.

Partecipa al forum, invia un quesito

×