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La pergotenda. Quando può ritenersi precaria e quando “nuova costruzione”

Quando la pergotenda deve considerarsi una costruzione a tutti gli effetti.
di Angelo Pesce 

Arriva l'estate, ma attenzione ad installare le pergotende. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1619 del 27 aprile 2016, ha condannato un privato alla rimozione degli elementi di chiusura laterali di una pergotenda, ritenendola non precaria bensì "nuova costruzione" e dunque soggetta a permesso di costruire.

Il privato ha installato sul terrazzo di proprietà, due pergotende similari ma non identiche per via della loro struttura e impiego di materiali di chiusura differenti.

La prima pergotenda consiste di una struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico (Fig. 1); proprio questa tenda, intesa quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, è integrata alla struttura (che risulta essere un mero elemento accessorio) necessaria al sostegno e all'estensione della tenda stessa.

La tenda, essendo appunto retrattile (sia per la copertura che per le chiusure perimetrali), non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza e dunque non può delimitare uno spazio chiuso stabilmente configurato; al contrario dei normali materiali di tamponamento ed elementi edilizi di copertura, il materiale con il quale la tenda è realizzata e la sua natura inconsistente, fa sì che non si possa parlare di organismo edilizio, né tantomeno di nuovo volume o superficie.

La pergotenda in questione, pur se destinata a preservare la permanenza di individui su una superficie esterna, in termini di consistenza, caratteristiche costruttive e funzione può definirsi un'opera precaria destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee.

La seconda tipologia di pergotenda, invece, per la quale il proprietario è stato condannato alla rimozione, vede una struttura ben più consistente fatta sì da montanti di sostegno in alluminio anodizzato, ma con elementi di chiusura in vetro (Fig. 2), usato comunemente per la realizzazione di pareti esterne anche per gli edifici.

Il complesso si configura in questo caso come vera e propria opera edilizia, composta da una intelaiatura di alluminio che svolge la funzione portante di un manufatto che, a sua volta, assurge al ruolo di elemento di chiusura; le lastre in vetro figurano da tamponature laterali, determinando il venir meno del carattere di precarietà della struttura e costituendo, invece, una vera e propria "costruzione ex novo", comportando altresì una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

La prerogativa di lastre di vetro mobili "a pacchetto", cioè apribili e scorrevoli manualmente su binari, non può considerarsi motivo rilevante a modificarne la natura del manufatto in quanto paragonabili ad una semplice finestra o portafinestra di un balcone.

Pertanto la pergotenda viene a configurarsi come una struttura edilizia chiusa e quindi soggetta al rilascio del titolo abilitativo.

Ricordiamo che il Testo Unico dell'Edilizia qualifica come interventi di nuova costruzione (quindi assoggettati al previo rilascio del titolo concessorio) "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro oppure depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee…".

In tal caso la seconda tipologia di pergotenda, per le sue caratteristiche costruttive, viene identificata come una struttura destinata a migliorare la vivibilità dello spazio esterno dell'unità abitativa (il terrazzo), e quindi non è installata in via occasionale, ma per soddisfare una esigenza non certamente precaria.

Da non perdere: Come è possibile installare una pergotenda in condominio senza problemi.

La tenda da sole e la grondaia: quando possono considerarsi opere abusive?

Sentenza
Scarica Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619 Fatto
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