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Perché il condomino deve sempre pagare all'amministratore le spese anche se il pagamento del fornitore è incerto?

Il condomino deve pagare le spese anche se le somme sono incerte.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il condomino, una volta che l'assemblea ha deliberato una determinata spesa, è sempre tenuto a versare le rate condominiali, quali ad esempio quelle destinate al pagamento dell'impresa appaltatrice di opere manutentive.

L'eventuale insorgere di controversie con la ditta non fa venir meno, automaticamente, l'obbligo del condomino di versare gli importi pattuiti.

Se la ditta non dovesse ricevere tutte le somme originariamente concordate, infatti, il condomino le ritroverebbe, nella sua quota parte, al termine dell'anno di gestione e vanterebbe un credito nei confronti del condominio.

Questa la decisione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2049 resa lo scorso 29 gennaio.

Detta in modo iper-sintetico: il condomino deve sempre pagare quanto è stato deliberato dall'assemblea, al massimo si vedrà restituiti i soldi che la compagine non ha speso.

Perché bisogna operare in tal modo?

Non sarebbe più semplice, qualcuno potrebbe dire, nel momento in cui si ha il sentore che una determinata obbligazione non debba essere adempiuta, sospendere il pagamento per valutare compiutamente il da farsi?

No! E la Cassazione nella sentenza citata in principio ci spiega anche il perché.

Nella parte motiva della pronuncia degli ermellini si legge che "la delibera di spesa adottata dal condominio e divenuta inoppugnabile fa sorgere l'obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta.

Obbligazione del condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti. Il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell'evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest'ultimo.

Scaricherebbe altrimenti sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento.

Deve invece adempiere all'obbligazione verso il Condominio e, qualora dalla gestione condominale residuino avanzi di cassa, vuoi per mancate spese, vuoi per la risoluzione di contratti in precedenza stipulati e conseguenti restituzioni, sorgerà eventualmente un credito nei confronti del condominio, tenuto a restituire, con il bilancio consuntivo di fine anno, l'esubero di cassa spettante secondo i rendiconti e le provenienze dei vari fondi residui" (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2049).

In buona sostanza una cosa sono le obbligazioni dei condomini verso la compagine ed altra quelle della compagine verso il terzo fornitore, ossia il soggetto che si obbliga a prestare un servizio in cambio del pagamento del medesimo.

Le prime sorgono e divengono vincolanti per tutti i condomini con la deliberazione assunta dall'assemblea che ai sensi del primo comma dell'art. 1137 c.c. una volta adottata diviene obbligatoria per tutti i condomini (solo un provvedimento di sospensione e/o di annullamento può farne venire meno gli effetti).

Le obbligazioni del condominio verso altri soggetti sorgono in virtù della stipula dei contratti.

I due atti, per quanto connessi, mantengono una loro indipendenza sicché l'incertezza sull'esito del secondo non intacca in alcun modo l'impegno contributivo del condomino scaturito dal primo.

In buona sostanza: si paga ciò che decide l'assemblea, al massimo lo si avrà restituito in seguito.

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