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Cosa succede se l'amministratore di condominio non convoca il condomino in conflitto di interesse?

Limiti e diritti del condòmino in conflitto di interesse.
Dott. Dario Balsamo - Consulente Giuridico 

Il conflitto di interessi si manifesta tutte le volte in cui un condomino ha un proprio interesse in conflitto, anche potenziale, con quello del condominio e potrebbe, quindi,decidere per il proprio interesse piuttosto che per quello della compagine condominiale.

In questi casi,sorge innanzitutto il dubbiose le maggioranze da raggiungere per le deliberazioni debbano essere calcolate con riferimento a tutti condomini e al valore dell'intero fabbricato, oppure soltanto ai condomini ed ai millesimi che fanno capo ai singoli partecipanti che non si trovano in conflitto d'interessi in relazione alla delibera.

Sul punto, benché si sono contrapposti due indirizzi giurisprudenziali opposti, quello oggi prevalente, confortato anche da sentenze di merito [1], ritiene che in materia di condominio le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono comunque quelle richieste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio [2].In nessuna norma è previsto che, ai fini della costituzione dell'assemblea o delle deliberazioni, non si tenga conto di alcuni dei partecipanti al condominio e dei relativi millesimi.

L'obiettivo dichiarato di una scelta in tal senso, è proprio quello di impedire che la maggioranza possa in qualche modo menomare i diritti dei singoli partecipanti, sancendo di conseguenza, specie per le decisioni di particolare importanza, un quorum considerevole di partecipanti e di una frazione consistente del valore dell'edificio.

Condomino in potenziale conflitto d'interesse. Può esercitare il diritto di voto?

Ciò posto, nelle deliberazioni assembleari, quand'anche ci si trovasse al cospetto di condomini in conflitto di interessi, il quorum costitutivo e deliberativo deve essere calcolato sulla scorta di tutti i partecipanti al condominio ed al valore dell'intero edificio, ivi compresi quelli in potenziale conflitto di interessi.Infine, a fugare ogni dubbio, soccorre l'art. 1138, co. 4, c.c., dal quale si evince che il regolamento condominiale in nessun caso può derogare alle norme ivi richiamate (neppure per contratto), comprese quelle stabilite dall'art. 1136 c.c. concernenti la costituzione dell'assemblea e la validità delle delibere [3].

Dopo questa breve, ma necessaria premessa, è possibile analizzare la fattispecie de qua.

Cosa deve fare il condomino in conflitto di interessi? Le disposizioni di legge, dettate in materia di condominio negli edifici, non disciplinano in realtà tale questione,di conseguenza si è posto il problema d'individuare le norme applicabili.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma n. 7387 dell'11 aprile 2017
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