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Conflitto di interesse in condominio? No grazie

Esiste un conflitto di interessi nell'assemblea condominiale?
Avv. Rosario Dolce del Foro Palermo 

Il conflitto di interessi nell'assemblea condominiale non è fattispecie contemplata dal legislatore

Il condominio costituisce una naturale espressione di una situazione di conflitto, almeno virtuale, tra i condòmini. Proprio in funzione di ciò il Legislatore ha dettato una serie di norme votate a dirimere i contrasti tra condòmini (v. artt. 1102, 1118, 1120, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, c.c.).

In fatto.Tizio, Caio e Sempronio hanno impugnato una delibera assembleare afferenti la trasformazione della destinazione d'uso di una parte comune in favore di un altro condòmino, Mevio.

Instaurato il tentativo di mediazione preliminare, al fine di evitare che l'amministratore del condominio desse esecuzione al deliberato, hanno presentato, contestualmente, un ricorso cautelare avanti al Giudice competente, per chiedere che venga, frattanto, inibita l'efficacia esecutiva della statuizione.

Il motivo di doglianza principale spiegato - che almeno così pare rinvenirsi in seno al provvedimento in commento - riguarda il conflitto di interessi tra i condòmini in sede assembleare, e, in particolare, l'assunto raggiungimento della maggioranza assembleare in funzione del voto espresso da Mevio. L'aspetto assume pregio giuridico e su questo, infatti, ci soffermeremo.

L'Ordinanza. Il Tribunale di Modena, in sede di ricorso ex articolo 700 cpc e, in seguito, di reclamo ex articolo 669 duodecies cpc, ha avuto occasione di meditare l'istituto in disamina, interrogandosi se la disciplina dettata in materia societaria sia estensibile al condominio degli edifici, almeno in via analogica.

Il primo interrogativo che si è posto il Decidente riguarda la convocazione del condòmino in "conflitto di interessi".Ci si è chiesto se egli sia convocabile (?) e se, in ogni caso, contribuisca alla formazione del quorum costitutivo della assemblea?

Per rispondere ai quesiti si è richiamato il comma VI° dell'articolo 1136 c.c., a mente del quale l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condòmini sono stati invitati alla riunione.

Consegue - secondo il Giudice emiliano - che siccome la norma è stata inquadrata tra quelle disposizioni dettate dal Legislatore in modo inderogabile -le quali, cioè, non tollerano deroghe alcune -, il condomino in conflitto di interessi va sempre convocato e, in quanto tale, egli contribuisce al quorum costitutivo dell'adunanza assembleare.

Il secondo interrogativo che il giudice emiliano si è posto riguarda il "momento deliberativo". Assodato che il condòmino in conflitto di interessi "debba" partecipare all'assemblea, ci si è ulteriormente chiesti se questi contribuisca alla formazione della maggioranza assembleare?

Al riguardo, il Giudice non ha trovato alcuna norma di riferimento. Ha richiamato, allora, precedenti filoni giurisprudenziali, ovvero quello di recente formazione che insiste nel ritenere applicabile alla fattispecie la previsione dell'articolo 2377 codice civile ("La delibera approvata con voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno").

Traducendo l'assunto in ambito condominiale, il conflitto di interessi - secondo tale tesi - andrebbe dedotto in concreto e, una volta riconosciuto, nel computo della maggioranza millesimale che sostiene il deliberato, da questa dovrebbe essere sottratto quella parte delle carature millesimali attribuite al condomino configgente.

La soluzione addotta non è però parsa al Decidente meritevole di apprezzamento. Nel nostro ordinamento - è stato riferito in sentenza -nessuna disposizione vieta al condomino in conflitto di partecipare all'assemblea ed esprimere il proprio voto.

In effetti, l'art. 1138, 4° c., c.c. stabilisce espressamente che neanche il regolamento contrattuale può derogare alle norme relative alla costituzione dell'assemblea ed alla validità delle sue delibere.

Vi è più che, nell'ipotesi in cui il condomino in conflitto dovesse essere escluso e non fosse possibile raggiungere la maggioranza, la decisione sarebbe assunta dalla minoranza e ciò contrasta concettualmente con i principi basilari in materia di condominio che vedono il prevalere della volontà della maggioranza su quella della minoranza.

Dall'altra parte: "il legislatore del 2012, nel riformare il condominio, nulla ha aggiunto in tema di disciplina del conflitto di interesse nell'ambito condominiale; con il che rafforzando l'interpretazione giurisprudenziale che, pur richiamando la disciplina societaria in tema di conflitto di interesse, faceva salve le specificità dell'istituto condominiale, e segnatamente quella della impossibilità di distinguere il quorum costitutivo da quello deliberativo".

Conclusione.Il Tribunale modenese ha confermato la validità dei principi espressi già nel 2002 dal Giudice di Legittimità, con la Sentenza n. 1201: secondo la quale le maggioranze previste dal codice civile per approvare le delibere assembleari sono assolutamente inderogabili e prescindono dalle situazioni di conflitto di interessi tra condòmini.

Con la riforma come cambia il conflitto d'interessi nell'assemblea condominiale:

Chiedere l'annullamento della deliberazione per conflitto d'interessi

Sentenza
Scarica Tribunale Ordinario di Modena Ordinanza n. 10075 del 23-12-2015
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