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L'avvocato poco diligente paga i danni subiti dal condòmino

L'avvocato, che non informa il condomino della possibilità di impugnare una delibera, viene condannato al risarcimento dei danni.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Un condomino viene erroneamente consigliato dal suo avvocato, e non impugnando una delibera affetta da nullità, è costretto a subire non uno ma due successivi giudizi che si concludono negativamente.

In tal caso se il danno subito dal condomino è il frutto di un errore compiuto dal professionista nell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal mandato, il primo può chiedere il loro risarcimento agendo nei confronti dell'avvocato negligente?

Il caso. Un condomino cita in giudizio il suo avvocato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di prestazione professionale.A sostengo della sua domanda il condomino sostiene che a causa di problemi riscontrati nel funzionamento dell'impianto centralizzato di riscaldamento dello stabile, che lo esponevano alla partecipazione a spese ingenti per il consumo, si era rivolto all'avvocato che gli suggeriva di distaccarsi dall'impianto e di autoridursi autonomamente le spese.

Dopo il suo distacco, il condominio aveva assunto a maggioranza una delibera che autorizzava l'attore ed altri condomini al distacco dall'impianto centralizzato.

L'avvocato, tuttavia, pur essendo stato informato dal suo cliente di tale circostanza, aveva ignorata la nullità di tale delibera, che invece avrebbe dovuto essere assunta con il consenso unanime dei condomini, trascurando di attivarsi per l'impugnazione della stessa nei termini di legge.

A distanza di qualche mese il condominio adotta una nuova delibera, che senza tener conto del distacco del condomino dall'impianto centralizzato precedentemente autorizzato, pone a suo carico le spese di consumo.

Senza avvocato non puoi revocare l'amministratore di condominio

L'avvocato, credendo di agire correttamente, ancora inconsapevole dell'errore di valutazione precedentemente commesso, aveva impugnato quest'ultima delibera sostenendo che la partecipazione alle spese per il consumo dell'impianto di riscaldamento centralizzato non erano dovute dal suo cliente dato che quest'ultimo era stato autorizzato al distacco dall'assemblea con delibera assunta a maggioranza.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Milano, I sez. civ., del 16.1.2017 n. 410
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