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Incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente immobiliare

L'agente immobiliare quali altre attività può svolgere?
Avv. Alessandro Gallucci 

Chi esercita l'attività di agente immobiliare può svolgere altre attività? Se sì, quali ed entro che limiti?

La risposta al quesito all'apparenza semplice, nasconde in verità delle criticità dovute alle norme che si occupano del regime delle incompatibilità ed alle interpretazioni non sempre chiarissime degli enti preposti (leggasi ad esempio Ministero dello sviluppo economico).

Partiamo, come sempre, dalla norma che disciplina quest'argomento.

Articolo 5, terzo comma, legge n. 39/89 (sostituito dall'art. 18, l. 5 marzo 2001, n. 57)

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

  • con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
  • con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

Il riferimento alle attività di mediazione comunque esercitate - in sostanza una delle poche compatibilità - deve essere inteso come riferimento a quelle attività mediatizie che non siano normate da altre disposizioni che prevedano incompatibilità.

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Esempio: fino a pochi anni fa era ritenuto possibile per l'agente immobiliare svolgere anche l'attività di mediatore creditizio, ma tale compatibilità è venuta meno in ragione di quanto stabilito dall'art. 128-sexies del d.lgs n. 185/1993 (introdotto dal d.lgs n. 141/2010).

Chi esercita l'attività di agente immobiliare, dunque, non può essere dipendente pubblico, né privato, salvo il caso in cui svolga attività dipendente presso un'agenzia immobiliare. È indifferente in questo caso che si tratti di dipendente di un imprenditore individuale o di una società.

Del pari, dice la norma, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali.

Così, per portare dei casi pratici, il Ministero dello sviluppo economico, con una decisione del 30 luglio 2008 ha respinto il ricorso di un agente immobiliare/titolare di un bar, affermando che doveva considerarsi legittimo il provvedimento di cancellazione dell'agente in quanto "scaturito dalla circostanza che il ricorrente, pur essendo iscritto al ruolo mediatizio, risultava anche titolare di attività di somministrazione al Pubblico, in qualità di gestore di un Bar e che, ai sensi del predetto art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

Più particolare la questione riguardante le professioni così dette ordinistiche. Con la riforma della legge n. 39/89 è sparito il riferimento all'iscrizione in altri albi, collegi, ecc. essendo la stessa stata sostituita con il più generico riferimento all'esercizio dell'attività professionale.

In una circolare del 2001 su specificato che "le incompatibilità sussistono solo in presenza dell'effettivo esercizio di attività imprenditoriali e professionali" (Lett. Circ. 19 marzo 2001, n. 503957 emanata dall'allora Ministero dell'industria), lasciando così intendere che la mera iscrizione non dovrebbe essere di per sé foriera di incompatibilità.

Indubbiamente un caso foriero di contrasti e contenziosi.

Ancor più incerta, poi, la questione della compatibilità tra l'attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio.

Ad oggi, secondo il Ministero dello sviluppo economico, "ai sensi della normativa sopra richiamata, la sola attività (tra quelle oggetto della richiesta di parere n.d.A.) il cui svolgimento è ad oggi consentito in modo congiunto a quello di agente di affari in mediazione è quella di amministrazione di condominio, ove non svolta in forma assolutamente ed inequivocabilmente di impresa (cioè quando non comporti un ineludibile obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese)".

(Parere del Ministero dello Sviluppo economico Prot. 0002447 del 12.1.2015); anche qui, tuttavia, un conto è la teoria, altro la pratica, posto che è difficile se non impossibile, ad esempio, che una società possa avere nel proprio oggetto sociale le due attività.

Diverso il caso, invece, del legale rappresentante di una società di mediazione immobiliare che sia personalmente amministratore di condominio purché non in forma d'impresa. Pure qui, come s'intuisce, nessuna certezza.

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