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Sottotetto. La predisposizione di impianti tecnologici costituisce cambio di destinazione d'uso

La modifica della destinazione d'uso di un sottotetto.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La modifica della destinazione d'uso di un sottotetto si evince anche dalla predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia, questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che l'imputato incorre nel reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del Dpr 380/2001 quando provvede alla realizzazione di impianti tecnologici sottotraccia in un vano tecnico (sottotetto) poiché i tale intervento costituisce circostanza idonea dalla quale evincere il cambio della destinazione abitativa originaria dell'immobile.

La vicenda. Tizio viene condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) per aver realizzato in totale difformità dalla concessione edilizia due unità immobiliari con destinazione residenziale prive dell'altezza prevista per l'abitabilità.

Tizio, non condividendo la conferma della sua condanna anche nel secondo grado di giudizio, ricorre in Cassazione sostenendo che la sentenza della Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto integrati i presupposti di responsabilità penale per il reato contestato essendosi la pronuncia limitata solo a confermare la sentenza di primo grado senza effettuare una corretta disamina delle vicende processuali.

Il ricorrente, inoltre, censura la sentenza impugnata precisando che la Corte d'appello aveva negato ingiustamente l'applicazione dell'art. 131 bis del codice penale che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

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La sentenza. La terza sezione penale della Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso soffermandosi sulla definizione delle opere che possono determinare un mutamento della destinazione d'uso di un immobile.

Rilevano a tal proposito i giudici di legittimità che "la costruzione in totale difformità del permesso di costruire può derivare, oltre che da consistenti aumenti di volumetria o altre rilevanti modificazioni della struttura esterna dell'immobile, anche dalla esecuzione di interventi all'interno di un fabbricato che determinino la modificazione di parte dell'edificio, allorché tale modificazione abbia rilevanza urbanistica, quali ad esempio la modificazione della destinazione d'uso di parte dell'immobile rispetto a quanto assentito con il provvedimento autorizzatorio (Cass. sez. III n. 4555/2007; Cass.9282/2011; Cass. n. 42453/2015).

Nel caso di specie, precisano gli Ermellini, i giudici di merito hanno accertato che i servizi realizzati (di natura idraulica, elettrica, fognaria) all'interno delle parti del fabbricato non destinate ad uso abitativo (vano tecnico) sono inequivocabilmente dimostrativi della diversa destinazione in corso di realizzazione.

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Inoltre, in merito al fatto se la semplice realizzazione di impianti sottotraccia possa determinare una modifica della destinazione d'uso, la sentenza si riporta ad un precedente della Cassazione che ha già rilevato come "… la modifica di destinazione d'uso a fini edilizi può aversi anche mediante la realizzazione di sole opere interne, quali appunto la predisposizione di impianti tecnologici". Infine, in merito all'ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver escluso la punibilità in ragione della particolare tenuità del fatto applicando il principio previsto dall'art. 131 bis cp, la sentenza appena commentata si rivela particolarmente interessante per l'analisi effettuata.

Infatti a tal proposito evidenzia che ai fini dell'applicabilità del principio appena citato nelle ipotesi di violazioni urbanistiche la consistenza dell'intervento abusivo rappresenta solo uno dei parametri di valutazione a disposizione del giudice, poiché assumono rilevanza anche altri elementi come: la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni.

Nel caso di specie la sentenza evidenzia che il giudice di merito ha correttamente negato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rimarcando in senso negativo le modalità della condotta, con riferimento alla consistenza dell'intervento abusivo realizzato, sia l'entità del danno con riferimento alla incidenza dell'opera abusiva sul carico urbanistico.

Alla luce di tali valutazione la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese di giudizio.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Penale, 24 novembre 2016, n. 49840
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