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Impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto, valore della causa

Impugnazione delibera, determinazione del valore della causa.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di determinazione del valore di una causa ai fini dell'individuazione del giudice competente (e del contributo unificato da corrispondere al momento dell'iscrizione a ruolo), bisogna prendere come punto di riferimento il valore dell'obbligazione del condomino che intende impugnare e non l'intero valore della delibera.

Dopo nemmeno 15 giorni dal deposito di una sentenza relativa alla determinazione del valore della competenza nell'ipotesi d'impugnazione del rendiconto condominiale, la Cassazione è tornata ad occuparsi con la pronuncia n. 16804 del 24 luglio 2014, del medesimo argomento.

Impugnazione delibera approvazione rendiconto, a chi rivolgersi?

Le sentenze sull'argomento sono molto importanti perché stanno tracciando un orientamento in via di consolidamento, opposto a quello all'apparenza preminente fino a qualche anno fa; entriamo nel dettaglio per comprendere meglio l'importanza di questa pronuncia.

Determinazione del valore di una causa

Le cause aventi ad oggetto il rendiconto condominiale riguardano somme di denaro e rapporti obbligatori tra il condomino ed il condominio.

Per le cause aventi ad oggetto somme di denaro, il giudice di pace è competente per quelle di valore minore ed uguale ad ? 5.000,00, il Tribunale per quelle d'importi superiori.

Come si determina il valore di una causa avente ad oggetto un rapporto obbligatorio?

A mente dell'art. 12, primo comma, codice di procedura civile:

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Come dire: se contesto di dover pagare quanto mi viene richiesto, il valore della causa si determina su quella parte di rapporto.

È questa, in sostanza, la linea sposata, anzi ribadita, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento.

Nel caso di specie un condomino aveva impugnato davanti al Tribunale una delibera di approvazione del rendiconto contestandone la validità; il giudice adito aveva stabilito che la causa fosse di competenza del giudice di pace. A quel punto il condomino aveva proposto regolamento di competenza con ricorso in Cassazione. Gli ermellini hanno confermato la decisione impugnata.

Si legge nel provvedimento dei giudici di piazza Cavour che "ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata (Sez. II, 16 marzo 2010, n. 6363; Sez. VI-2, 5 luglio 2013, n. 16898)" (Cass. 24 luglio 2014 n. 16804).

Ad avviso di chi scrive la pronuncia in esame desta qualche perplessità se si pensa che non sempre i condomini impugnano per contestare l'obbligo di partecipazione alla spesa, quanto piuttosto per lamentare che quella decisione è stata presa irregolarmente (Es. omessa convocazione, omessa indicazione di un punto all'odg, errori nella verbalizzazione, ecc.).

In casi del genere non è in contestazione il loro obbligo di contribuire alla spesa, ma le modalità di adozione di quella decisione ed in questo caso il valore della controversia dovrebbe risultare indeterminabile.

In caso di assemblea deserta come presentare il rendiconto?

Sentenza
Scarica Cass. 24 luglio 2014 n. 16995
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