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Fognatura: senza l'individuazione del responsabile non è possibile liquidare il risarcimento del danno subito

Fognatura: se un condomino subisce un danno senza l'individuazione del responsabile non è possibile liquidare il risarcimento.
Avv. Alessandro Gallucci 

L’art. 1117 n. 3 c.c. individua tra i beni che devono considerarsi condominiali, salvo diversa disposizione dell’atto d’acquisto o del regolamento condominiale debitamente trascritto, anche l’impianto fognario.

Esso è comune fino al punto di diramazione verso le unità immobiliari di proprietà esclusiva.

La braga, ossia l’elemento connettore tra abitazione e impianto comune, è parte dell’impianto di pertinenza della prima.

Ciò perché, come ha impeccabilmente evidenziato la Suprema Corte di Cassazione, essa “ quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini” (Cass. 3 settembre 2010 n. 19045).

A sua volta l’impianto fognario deve considerarsi di proprietà condominiale fino all’allaccio con la fognatura pubblica.

Che cosa accade se un condomino subisce un danno ma non riesce ad individuarsi con certezza la parte da cui esso sia provenuto? La risposta è molto semplice: a fronte dell’impossibilità di individuare la causa il fatto illecito non avrà conseguenza. Ergo: il condomino deve dire addio al risarcimento.

In tal senso s’è espresso il Tribunale di Bari che con una sentenza dello scorso 30 maggio, in ossequio a principi giurisprudenziali consolidati, ha affermato che “ secondo quanto statuito dalla giurisprudenza, in base all'interpretazione di cui all'art. 1117 n.3 c.c., se la fognatura causa danni ad un condomino, ne risponde il condominio se derivano da infiltrazioni provenienti dal tratto di fognatura che arriva fino al punto di innesto alla rete pubblica.

Se, invece, i danni derivano dalla parte esterna dell'impianto, ne risponde il Comune, se dovuti a cattiva manutenzione (Corte App.Civ Roma 30 novembre 1964).

Se poi il danno proviene dalla fognatura posta a servizio di una sola scala o parte di essa, la spesa grava sui codomini che traggono utilità dall'impianto che ha provocato il danno, in proporzione ai rispettivi millesimi, tenendo presente che in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art.1117 n. 3 c.c. anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi del collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (Cass. civ.sez.111 sent. n. 583 del 17 gennaio 2001).

Se infine si dimostra che l'occlusione della fognatura e quindi il danno sono riconducibili a fatto del condomino, dei danni risponde soltanto questi (Cass. civ. sez. III 12 maggio 1981 n. 3146)” (Trib. Bari 30 maggio 2011 n. 1890).

Avere la possibilità d’indicare con certezza il responsabile, dunque, è cosa assai importante ai fini del ristoro del danno. Cosa banale a dirsi. Non tanto se è stata necessaria una sentenza per riaffermarlo.

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