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La condomina appassionata di fischietti trasforma la propria abitazione in un palcoscenico.

Ecco cosa si rischia quando si tormenta il vicino!
Avv. Leonarda Colucci 

Una tormentata vicenda, con contorni paradossali, giunge in Cassazione. Condannata la signora sessantenne che per ben quattro anni ha tormentato con fischi e rumori assordanti i suoi vicini.

Il fatto. Un vicenda piuttosto grottesca giunge nelle aule di tribunale e vede protagonista una signora che per ben quattro anni tormenta i suoi vicini con il suono incessante di fischietti e di altri diabolici strumenti.

Ma la questione approda dinanzi ai giudici e i tre gradi di giudizio, come vedremo, confermano una identica valutazione della condotta dell'imputata ritenuta responsabile del reato previsto dall'articolo 659 del codice penale norma che punisce chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone. (Da non perdere: Si può cantare liberamente sul balcone?)

Vediamo ora come si è sviluppata la particolare vicenda giudiziaria. Il Tribunale di Imperia ha condannato, in primo grado, una intemperante sessantenne che per quattro anni attraverso l'utilizzo di fischietti ed altri strumenti assordanti ha reso impossibile la vita dei condomini dello stabile in cui viveva incorrendo nel reato previsto dall'articolo 659 del codice penale.

La decisione di primo grado è stata, inoltre, integralmente confermata dalla Corte d'appello di Genova che ha ribadito che i fischi incessanti provenivano dalla terrazza dell'imputata e che la stessa non poteva godere della sospensione condizionale della pena a causa della sua condotta, che già in passato aveva dimostrato un atteggiamento poco propenso al rispetto delle regole, il che lasciava presagire che la stessa non si sarebbe astenuta dal compiere nuovamente tali reati.

L'imputata, tuttavia, decide di impugnare la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione che si è pronunciata sulla particolare vicenda con la sentenza in commento.

Il giudizio in Cassazione. L'imputata impugna la sentenza di secondo grado dinanzi ai giudici di legittimità fondando il ricorso su due motivi: il primo fondato sulla presunta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ribadendo che non era stata fornita prova della sua responsabilità penale poiché nessuno aveva esplicitamente affermato di averla vista compiere il reato in questione, mentre il secondo motivo del ricorso è stato fondato sulla ingiustificata mancata concessione della sospensione condizionale della pena in ragione della supposta gravità dei reati.

I giudici della sezione penale della Corte di Cassazione, dopo aver analizzato i motivi del ricorso, hanno confermato la sentenza di secondo grado effettuando le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la pretesa assenza di responsabilità penale in capo alla ricorrente i giudici nella sentenza in commento hanno condiviso integralmente il ragionamento alla base della sentenza che ha definito il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Genova che aveva già accertato che gli incessanti rumori molesti derivavano dalla terrazza e dai balconi dell'appartamento ove viveva l'imputata, sicché era stato del tutto ragionevole ritenere che tali rumori fossero stati prodotti dalla stessa imputata.Attenzione alle ingiurie, quelle aggravate dal razzismo costano di più

Per quanto riguarda, invece, il secondo dei motivi del ricorso e cioè quello incentrato sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena i giudici nella sentenza in commento hanno osservato che tale aspetto attiene a questioni di merito che, come è noto, non possono essere nuovamente affrontate in sede di legittimità.

Tale ragionamento, quindi, ha indotto i giudici della Corte di Cassazione a dichiarare inammissibile il ricorso.

La sentenza assume particolare rilevanza soprattutto se si tiene conto dell'atteggiamento intransigente mostrato dalla Corte di Cassazione, che confermando la pena dell'arresto per due mesi dell'imputata, hanno di fatto ribadito l'adeguatezza della pena applicata dal giudice di appello che aveva già applicato la stessa tenendo conto sia del lungo periodo (ben quattro anni) durante il quale la condotta era stata posta in essere, quanto della particolare personalità dell'imputata che già in passato aveva dimostrato una indole poco incline al rispetto dei vincoli imposti dal diritto circostanza questa che aveva influito anche sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La sentenza, attraverso la conferma di una pena “esemplare”, dovrebbe rappresentare un severo deterrente per quei soggetti che decidono deliberatamente di produrre rumori assordanti nelle proprie abitazioni, rendendo impossibile la vita di tutti coloro che invece rispettano le regole di buona convivenza civile senza violare le norme preposte alla tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.

Coloro che decidono di utilizzare la propria abitazione come un palcoscenico al solo fine di arrecare fastidio continuo ed insopportabile ai vicini: tenete conto che tale condotta può avere anche conseguenze penali piuttosto serie.

Da non perdere: Condanna per chi «innaffia»? il vicino di casa

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Penale, 29 ottobre 2014, n. 44930
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