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Rinuncia all'usufrutto con scrittura privata, è possibile?

E' possibile rinunciare all'usufrutto con scrittura privata?
Avv. Alessandro Gallucci 

È possibile rinunciare all'usufrutto?

Se sì, in che modo tale rinuncia deve essere formalizzata?

Il codice civile si occupa dell'estinzione dell'usufrutto. L'art. 1014 che la disciplina, recita:

Oltre quanto è stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:

l) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;

2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;

3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.

L'art. 979 c.c. riguarda la durata in relazione alle persone fisiche e giuridiche.

Il n. 2 dell'art. 1014 c.c. fa riferimento alla riunione di usufrutto e proprietà in capo alla stessa persona.

Non vi sono dubbi in seno alla dottrina ed alla giurisprudenza sulla possibilità di rinunciare al predetto diritto.

Vale la pena comprendere in che modi tale rinuncia possa essere effettuata e quali gli adempimenti necessari per ufficializzarla.

Condominio, usufrutto e nuda proprietà: perché dopo l'entrata in vigore della riforma cambieranno le cose?

Prima norma di riferimento è rappresentata dall'art. 1350 c.c. rubricato Atti che devono farsi per iscritto, che, nei punti che interessano ai nostri fini, recita:

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1) [...]

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);

3) [...];

4) [...];

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;”

Costituzione del diritto di usufrutto e rinuncia al medesimo, quindi, necessitano della forma scritta e per di più che siano redatti da un notaio o comunque autenticati da esso o da un altro pubblico ufficiale (es. segretario comunale).

Atti diversamente redatti (esempio semplice scrittura privata) sono nulli e quindi non producono alcun effetto tra le parti e rispetto ai terzi.

Insomma chi rinunzia all'usufrutto mediante una semplice lettera raccomandata non ha alcun beneficio.

Riguardo alla opponibilità dell'atto di rinuncia rispetto ai terzi, poi è utile e necessario approfondire il contenuto dell'art. 2643 c.c. a mente del quale:

“Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) [...];

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;

3) [...]:

4) [...];

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

La mancata trascrizione dell'atto di rinuncia all'usufrutto non determina alcuna invalidità dell'atto stesso, ma la semplice inefficacia rispetto ai terzi, laddove gli stessi si trovassero ad aggredire il patrimonio dell'usufruttuario.

Riepilogando: l'usufruttuario può rinunciare al proprio diritto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata che deve essere trascritta per essere opponibile a terzi.

La rinuncia all'usufrutto, inoltre, è atto unilaterale che non necessita di accettazione da parte del nudo proprietario. Le spese della rinuncia, salvo diversi accordi, sono a carico dell'usufruttuario rinunciante.

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