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La presenza delle colonie feline all'interno degli spazi comuni condominiali

Quando può ritenersi legittima la presenta di una colonia felina in condominio?
Avv. Claudia Ricci 

La disciplina. La legge 14 agosto 1991 la n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"ha disciplinato la tutela dei gatti in libertà, dunque le cd colonie feline.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge summenzionata, molte Regioni hanno legiferato in materia di colonie feline ed altrettanti Comuni, attraverso l'adozione di Regolamenti comunali sulla tutela degli animali, hanno ancor meglio specificato l'attuazione della normativa.

Pertanto, di seguito si fisseranno i punti generali della questione, rinviando, caso per caso, al territorio amministrativo di competenza.

Affinché si possa qualificare colonia felina è necessaria la presenza di almeno due gatti che vivano in libertà in un territorio, intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione, identificando con questo termine aree pubbliche e private.

Le colonie feline sono sottoposte alla vigilanza sanitaria delle unità sanitarie locali (che provvedono al riconoscimento delle stesse, alle sterilizzazioni ed agli interventi medico-veterinari) ma gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le dette unità sanitarie locali, avere in gestione di tali colonie, garantendo loro la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Alcune Regioni e Comuni riconoscono l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie.

Per quanto concerne l'alimentazione delle colonie feline, diverse pronunce di TAR hanno ritenuto illegittimo il divieto imposto dal Comune di somministrare alimenti a (cani e) gatti randagi con contenitori sulle aree pubbliche.

Da quando illustrato, ne discende che la colonia felina, essendo strettamente legata al territorio, è inamovibile, a meno che non vi sia un comprovato pericolo per la salute pubblica.

Gatti in condominio. Come comportarsi?

La convivenza in condominio.Per quanto attiene le colonie feline presenti nei condomini, la permanenza delle stesse è legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 23693/2009, ha stabilito che le colonie feline possono convivere negli spazi comuni non alterando la destinazione del cortile condominiale.

Quindi, ciascun condomino può provvedere a nutrire ed abbeverare la colonia (soprattutto nella stagione estiva, è indispensabile), dandole calore nei mesi particolarmente freddi e/o piovosi; mentre, il non-condomino, pur avendo diritto di accedere in qualsiasi area di proprietà pubblica, per entrare nella zona condominiale è subordinato il consenso del condominio stesso che però dovrà provvedere in sua vece (il consenso non è necessario se la colonia era preesistente ed il soggetto aveva accesso, mantenendo una servitù di passaggio).

Le regole da rispettare. Ovviamente, tali attività di tutela, non devono arrecare pregiudizio agli altri condomini, pertanto, chiunque si prenda cura dei detti animali, dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti utili ad una rispettosa, salubre e pacifica convivenza, ovvero: utilizzare spazi appartati per il collocamento delle ciotole di acqua (che non devono mai essere rimosse) e di cibo (lavando il materiale e rimuovendo tempestivamente gli avanzi), tenere i medesimi spazi sempre puliti.

Dunque, la colonia felina potrà essere spostata, dalle unità sanitarie locali, solo per comprovate (e non ipotetiche) ragioni igienico-sanitarie ove non esistano modalità di cura o di risoluzione della problematica.

Anche la delibera assembleare che prenda provvedimenti per fronteggiare eventuali danni cagionati dalla colonia felina (anch'essi comprovati), dovrà tenere conto di tutte le alternative adottabili meno gravose per gli animali.

Pertanto, rispettate le norme di igiene e decoro, colui o coloro che indebitamente rimuovano le ciotole dell'acqua, impediscano l'alimentazione, spaventino i gatti con atti mirati all'allontanamento o disturbo di essi, compiono un atto di maltrattamento nei confronti degli animali appartenenti alla colonia felina, configurando, finanche la violazione dell'art. 544 ter del Codice Penale.

Vale la pena ricordare che, al di là dell'attività di caccia che pone in essere il gatto nei confronti dei topidi (attività che prescinde dalla sensazione di fame, in quanto attiene ad un istinto predatorio in sé, non legato alla sopravvivenza: il gatto non sempre divora il topo poiché potrebbe avere ingerito sostanze nocive), la funzione di allontanamento di tali ultimi roditori è determinata dall' "odore" del gatto (il topo possiede un gene il TAAR4 che codifica un recettore che risponde a una sostanza chimica, la feniletilamina PEA, presente nell'urina dei gatti, così da avvertire tramite l'olfatto l'odore del predatore), rappresentando un ecologico e naturale mezzo di controllo della popolazione animale (persino dei piccioni).

Animali in condominio: regolamenti e parti comuni

Inoltre, le persone residenti nell'area condominiale, soprattutto bambini, avvicinandosi ai gatti ospiti, sviluppano senso di compassione e di rispetto verso il "diverso", comprendendo quante false convinzioni vi siano su tali animali e quante, al contrario, risorse affettive dai medesimi (soprattutto bambini ed anziani) si possono trarre dal rapporto uomo-animale.

Soprattutto in un periodo storico in cui la conoscenza e la tutela del mondo animale rappresenta una fonte di conservazione e ricchezza del patrimonio culturale ed ambientale dell'umanità.

Avv. Claudia Ricci

Legale nazionale di E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali Onlus

00192 Roma - Via Cola di Rienzo, 180

Tel +39.06.6878393 - Fax +39.06.88657778

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