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Collettore fognario rotto. E' il condominio che paga

E' il condominio che paga per il collettore fognario rotto: 3 mila euro se non sarà sostituito entro 90 giorni poi 1.500 euro per ogni mese di ritardo.
 

Il giudice della sezione distaccata di Pisticci, condanna il condominio in caso di ritardata esecuzione nell'opera di sostituzione del collettore fognario.

Il caso analizzato.

Il soffitto di un locale commerciale è attraversato da un collettore fognario di raccolta scarichi di proprietà di un condominio adiacente. Il suddetto locale, utilizzato per attività di ristorazione, è interessato da copiose e reiterate infiltrazioni provenienti dall'impianto fognario tali da pregiudicare il corretto svolgimento della attività e porre in pericolo anche l'incolumità di clienti stessi.

Alla luce dei danni ricevuti il ricorrente richiede, ai sensi dell'art. 1172 cod. civ. alla controparte, di effettuare tutti gli inter venti necessari al fine di eliminare i danni derivanti dalle infiltrazioni di liquami, oltre ad eliminare la situazione di pericolo venuta si a creare.

Intervento indifferibile. Il giudice lucano accoglie pienamente le richieste avanzate dal titolare dell'esercizio commerciale in quanto i lamentati episodi infiltrativi rendono inutilizzabile il locale provocando danni ingenti non solo al locale stesso ma anche pregiudicando le condizioni igienico-sanitarie. Va inoltre eliminato ogni dubbio in merito all'origine del danno visto che la relazione resa dal c.t.u., ha appurato come che la causa delle lesioni riscontrate derivano dalle tubazioni di scarico installate nel controsoffitto e nelle pareti degli stessi locali, e che solo le acque di scarico del condominio percorrono le condotte site nei locali della ricorrente.

Per tali motivi, tenuto conto delle resistenze della condominio a porre rimedio a tale situazione, vi sono i presupposti per l'applicazione di un provvedimento di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.

Negozio allagato a causa del rigurgito della rete fognaria. Chi paga?

Perché il giudice lucano ricorre all'astreinte? Visti i presupposti del caso di specie il giudice accoglie la domanda proposta dal ricorrente in quanto vi sono i presupposti richiesti dall'art. 614 bis c.p.c. che assicura l'attuazione immediata del provvedimento e, conseguentemente, mira ad evitare la produzione del danno o, quanto meno, a ridurre l'entità del possibile pregiudizio.

Va però precisato che sia in merito al caso concreto che, per la sua peculiarità, l'ordine giudiziale non appare suscettibile di esecuzione forzata in quanto i lavori di riparazione devono compiersi sui beni di proprietà condominiale (collettore fognario).

Per tali motivi si può applicare l'astreinte che si concretizza in una obbligazione di fare infungibile e va a rafforzare un provvedimento di condanna.

Il tempo è denaro. Nel caso di specie il giudice determina la somma in denaro in 1.500 euro al mese a carico dell'obbligato che dovrà versare per ogni inosservanza/ritardo nella esecuzione del provvedimento.

Quindi il condominio verserà i primi 1500 euro se entro un mese dalla comunicazione del provvedimento gli interventi necessari non saranno avviati; ed altri 3.000 euro qualora i lavori di riparazione non saranno terminati entro i successivi tre mesi.

A questi si aggiungeranno altri 1.500 euro per ogni successivo mese di ritardo nel completamento fino al decorso complessivo dei 7 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.

Il Tribunale di Roma condanna un condominio a distaccarsi dall'impianto fognario di proprietà esclusiva dello stabile adiacente.

I precedenti. Sulla fattispecie i precedenti, nel settore immobiliare, sono veramente pochi. Una prima pronuncia è stata emessa dal Tribunale Terni (4 agosto 2009), ed è consistito in un'ordinanza cautelare che ha prescritto, a seguito di denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., la demolizione di un immobile pericolante, disponendo, su istanza del ricorrente, il pagamento di una determinata somma di denaro, trascorso un prefissato periodo di tempo dalla notifica del provvedimento, per ciascun giorno di ritardo nello svolgimento dei lavori.

Il Tribunale di Ostia (27 ottobre 2009) in materia di rapporti di vicinato con riferimento alla violazione delle distanze legali e immissioni illecite ex art. 844 cod. civ., nel condannare l'obbligato alla misura coercitiva ne diversifica l'ammontare stabilendo un'unica somma per l'ordine di rimozione dell'opera abusiva ed una per ogni giorno di ritardo dall'eliminazione della fonte delle immissioni.

Da ultimo merita una segnalazione la recente pronuncia del Tribunale di Varese (ordinanza 16 febbraio 2011) secondo cui il meccanismo della c.d. coercizione indiretta previsto dall'art. 614 bis c.p.c., rappresenta una sanzione pecuniaria applicabile, all'esito di un procedimento giurisdizionale, definito con una condanna a tenere o ad astenersi dal tenere, una determinata condotta.

Pertanto, sussiste l'esatto confine applicativo del contenuto della disposizione, nell'ipotesi in cui la parte convenuta sia condannata ad astenersi dall'impedire il godimento della servitù da parte di parte attrice (nella specie, la fruibilità della proprietà dell'attore era disturbata dalla condotta del vicino, volta ad ostacolare l'esercizio della servitù prediale di passaggio).

Sentenza
Scarica Tribunale di Matera, sez. dist. Pisticci, 10 ottobre - 1 dicembre 2012
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