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CIL e CILA. Arrivano i modelli unici. Più facile seguire piccoli lavori in casa

Semplificare la vita a tutti coloro che devono affrontare piccoli lavori edilizi. Stop alla burocrazia complicata.
Angelo Pesce 

La novità. Con la pubblicazione del decreto sblocca Italia si sono apportate importanti novità in materia edilizia. Dopo l'approvazione del giugno scorso dei modelli unici di SCIA e Permesso di Costruire, in via di adozione da parte delle Regioni, ora è il turno della CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e della CILA (la stessa con asseverazione del tecnico abilitato).

I modelli unici, devono essere adottati già dal prossimo 16 febbraio, cioè entro i sessanta giorni a partire dall'approvazione in sede di Conferenza Unificata.

È questo infatti il risultato scaturito dall'incontro fra il Ministero della Semplificazione, Regioni e Comuni, che ha visto anche il coinvolgimento delle figure professionali nel campo edilizio (tecnici professionisti, imprese e costruttori edili): i modelli unici potranno essere adeguati (cioè modificati o integrati) dalle stesse Regioni alle legislazioni vigenti, ma solo in alcune parti e adottati poi dai vari enti locali entro il termine di 60 giorni.

La modulistica. I nuovi modelli sono stati implementati con indicazioni relative anche agli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), così da semplificare la compilazione.

Ricordiamo che lo Sblocca Italia ha favorito l'adozione di CIL e CILA, ampliando il campo ad interventi anche di una certa entità che non necessiteranno più di Permesso di Costruire o di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Cosa cambia? In sintesi, la CIL dovrà essere presentata (come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per quelle opere temporanee che vanno rimosse entro 90 giorni (o quando è necessario montare dei ponteggi), o per interventi di manutenzione che prevedano la sostituzione di pavimentazioni esterne (come ad esempio aree destinate a parcheggio) o aree giochi e relativi arredi urbani, o il montaggio di impianti solari (collettori o pannelli fotovoltaici o micro-generatori eolici).

La CIL dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato (quindi CILA) nel caso di manutenzione straordinaria comportante il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, anche con variazione delle superfici di ciascuna unità nonché del carico urbanistico (in tal caso sono previsti costi per le opere di urbanizzazione), purché non venga modificata la volumetria complessiva dell'immobile e non vi sia variazione della originaria destinazione d'uso; sarà necessaria anche per l'apertura di porte interne o finestre, lo spostamento di pareti divisorie (purché non risultino parti strutturali), interventi di modifica edilizia interna per i fabbricati di impresa, variazioni di destinazioni d'uso dei locali destinati all'esercizio di impresa.

Sarà compito del tecnico abilitato attestare, sotto la propria responsabilità, che gli interventi eseguiti con CILA risultano conformi sia ai regolamenti edilizi vigenti che alle prescrizioni urbanistiche, nonché la compatibilità con la normativa antisismica e con quella sul rendimento energetico in edilizia, oltreché dichiarare che non riguardano le parti strutturali dell'edificio.

All'atto della comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale della CILA, è suo compito indicare anche i dati relativi all'impresa che si occuperà dei lavori edilizi.

La CIL verrà poi inoltrata dalla stesso ente comunale all'Agenzia del Territorio per il conseguente aggiornamento catastale.

Modelli

Tipologia di interventi

CIL

  • opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni;
  • opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
  • pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);
  • aree ludiche senza fini di lucro
  • elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
  • installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 Mt. e diametro non superiore a 1 mt.

CILA

  • interventi di manutenzione straordinaria comportanti il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, anche con variazione delle superfici di ciascuna unità nonché del carico urbanistico, purché non vi sia modifica della volumetria complessiva dell'immobile e variazione della originaria destinazione d'uso;
  • interventi per l'apertura di porte interne o spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

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