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Arriva il libretto impianto personalizzato. Alcune Regioni preferiscono i propri modelli.

Non si finisco le polemiche del nuovo libretto impianti.
Angelo Pesce 

Le polemiche non si placano. L'adozione obbligatoria dei nuovi libretti a partire dallo scorso 15 ottobre, non smette di trascinarsi polemiche, critiche, difformità di interpretazione e di compilazione.

Ricordiamo che la nuova tipologia di libretto va adottata per tutti gli impianti termici d riscaldamento e di raffrescamento e che i responsabili (proprietari dei singoli impianti, amministratori per gli impianti condominiali centralizzati, terzo responsabile se nominato in sostituzione di una delle due figure), dovranno preoccuparsi che lo stesso venga compilato in tutte le sue parti (indicando i livelli di efficienza e i risultati della diagnosi completa che verifica anche i livelli di sicurezza, salubrità e igiene), venga aggiornato sistematicamente ad ogni controllo o verifica (indicando anche gli eventuali interventi manutentivi a cura di tecnici specializzati) e che tutto venga trasmesso al Catasto Regionale Impianti.

Le personalizzazioni. In base alle disposizioni della normativa le norme per la compilazione dei Libretti e dei Rapporti di Efficienza, così come indicato all'art. 7, co. 6, del D.P.R. 74/2013 e dell'art. 3, co. 3, del D.M. 10 febbraio 2014, possono essere soggette ad eventuali integrazioni apportate dalle Regioni o dalle Province autonome e queste sono predisposte sottoforma di schede aggiuntive con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono.

Questa opportunità ha permesso ad alcune regioni di indicare termini e metodologie differenti rispetto alla normativa nazionale, predisponendo modelli e linee guida sui propri siti regionali e spesso andando anche oltre i limiti consentiti dalla stessa normativa.

Si procede a macchia di leopardo. Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna hanno già diversificato le regole inerenti i Libretti impianto.

· Lombardia: ha previsto, in base a disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici in attuazione della D.G.R.

X/1118 del 20.12.2013, modelli di libretto e di rapporti di efficienza energetica differenti dallo standard nazionale con un libretto specifico per gli impianti a biomassa (i modelli sono scaricabili dal sito del catasto Regionale Impianti).

· Veneto: con la Delibera 1363 del 28 luglio 2014 (poi revisionata) ha previsto un modello di Libretto integrato e modificato rispetto a quello ministeriale e delle proprie Linee Guida per la compilazione dello stesso, con differenziazioni rispetto al modello nazionale scaricabile dal sito del MISE.

Inoltre, in attesa di un format nazionale che indichi nel dettaglio la periodicità dei controlli manutentivi, la Regione Veneto ha previsto che a livello locale di sia una integrazione obbligatoria della periodicità delle manutenzioni.

· Piemonte: con la delibera 13-381/2014 viene istituito il Catasto degli Impianti Termici (CIT), in sostituzione del Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici (SIGIT) e con l'entrata in vigore dei nuovi modelli di libretto impianto e di rapporto di controllo (il 15 ottobre) è stato previsto un periodo di sperimentazione fino al 14 novembre 2014 e disposto che la trasmissione per via telematica del rapporto di controllo e di efficienza energetica di un impianto al nuovo Catasto Impianti, avvenga non oltre i 90 giorni successivi per quelli effettuati fino al 31 gennaio 2015 ed entro 60 giorni per quelli redatti successivamente (al fine di testare la funzionalità del nuovo sistema telematico).

· Emilia Romagna: con la delibera n. 1578 del 13 ottobre 2014, ha previsto l'entrata in vigore dei nuovi Libretti impianto ma lo stesso contiene anche altri dati rispetto al modello nazionale, funzionali alla migliore gestione del catasto regionale degli impianti termici (Criter).

È infatti prevista una 15^ scheda (in più rispetto alle 14 standard nazionali) nella quale sono presenti dettagli aggiuntivi.

Il rilascio del libretto avviene unicamente in forma elettronica e debitamente compilato e registrato presso il catasto regionale impianti dall'installatore (salvo per quelli già installati); questo verrà di volta in volta integrato ed aggiornato dagli operatori interessati (dotati di credenziali di accesso al sistema informatico), ma anche dagli stessi proprietari o responsabili dell'impianto registrato.

Perché il catasto sia sistematicamente aggiornato, è previsto un sistema di targatura che comporta, per ogni singolo impianto, la dotazione di un codice univoco di riconoscimento associato al relativo libretto impianto.

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