Anas responsabile dell'allagamento se i lavori sulla statale non sono a regola d'arte. La Cassazione amplia la responsabilità in caso di piogge eccezionali.
Il fatto. I proprietari di un immobile citano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro l'Anas chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa da una enorme massa d'acqua, proveniente da una vicina strada statale,che invadendo la loro proprietà aveva provocato ingenti danni.
A sostegno della propria domanda gli attori deducevano che in occasione dei lavori di ampliamento della strada statale non era stato realizzato una adeguato sistema che, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, avrebbe dovuto consentire il deflusso delle acque dalla sede stradale. In virtù di tali circostanze chiedevano all'Anas il risarcimento dei danni subiti.
Il giudizio di primo grado, nel corso del quale erano state disposte due consulenze tecniche d'ufficio che avevano accertato la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ampliamento della strada statale in questione, si concludeva con la condanna dell'Anas al risarcimento dei danni patiti dagli attori.
L'Anas impugna tale sentenza dinanzi alla Corte d'appello che sovverte la decisione di primo grado respingendo in toto la domanda risarcitoria e compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.
A sostegno della decisione assunta i giudici di secondo grado ritenevano, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, che l'evento dannoso era stato imputato a causa di forza maggiore e cioè alle piogge di eccezionale intensità che avevano colpito il territorio in questione. (Negozio allagato a causa del rigurgito della rete fognaria. Chi paga?)
Il ricorso in Cassazione. I proprietari dell'immobile decidono di impugnare la sentenza della Corte di appello, affidando le proprie ragioni ai seguenti motivi.
Nel primo motivo del ricorso i ricorrenti sostengono che la decisione di secondo grado era stata adottata in violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 del codice civile per non avere la Corte d'appello riconosciuto l'esistenza dell'ipotesi risarcitoria prevista da tale norma.
Secondo i ricorrenti la Corte d'appello aveva effettuato una valutazione errata nel momento in cui aveva stabilito che l'evento dannoso era riconducibile a causa di forza maggiore, omettendo di prendere in considerazione la documentazione proveniente dai centri meteorologici territoriali che avevano invece accertato che, nel caso in questione, gli eventi atmosferici verificatisi non potevano essere considerati di portata eccezionale.
Nel secondo motivo del ricorso i ricorrenti ( proprietari dell'immobile che aveva subito danni), lamentavano che la sentenza di secondo grado non aveva valutato la percentuale di incidenza, nel verificarsi del danno in questione, dei lavori non correttamente eseguiti dall'Anas.
La decisione della Corte di Cassazione. La sentenza appena commentata, recependo l'orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 5627/1991; Cass. n. 5658/2010), è partita dal presupposto che eventi atmosferici di particolare intensità possono costituire si forza di causa maggiore che determinano l'evento dannoso, ma tale esimente viene a perdere la sua efficacia nel momento in cui il giudizio di merito abbia accertato che l'ente proprietario della strada non abbia eseguito a regola d'arte i lavori di ampliamento della strada statale poiché non ha realizzato un adeguato sistema di deflusso delle acque piovane.
I giudici di legittimità, fra l'altro hanno osservato, che la sentenza di secondo grado nel momento in cui ha rilevato che " anche un sistema di deflusso che fosse stato realizzato nel pieno rispetto di tutte le norme tecniche di ordinaria diligenza non sarebbe stato idoneo a contenere la furia delle acque e ad evitare il danno" rilevando che tale considerazione non è stata corredata da una adeguata motivazione da parte della corte di merito.
La sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione in commento, proprio valutando tale punto della pronuncia di secondo grado, ne ha individuato un errore macroscopico: poiché in questa sede i giudici di merito, una volta constatato che i lavori di ampliamento della strada stradale non erano stati realizzati a regola d'arte da parte dell'Anas, avrebbe dovuto valutare "se, come ed in quale misura l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, sarebbe stato in grado, se non di evitare, almeno di ridurre l'entità dei danni".
Una volta individuata, quindi, l'errore motivazionale della sentenza di secondo grado la Cassazione ha stabilito che il giudizio debba rifarsi proprio per valutare quale è stato " l'apporto causale riconducibile al fatto colposo dell'Anas".
Conclusioni. La sentenza appena commentata rappresenta, senza alcun dubbio, un duro monito dei giudici ermellini alle istituzioni che non possono più ignorare l'enorme dissesto idrogeologico che sta coinvolgendo il nostro Paese, ed eventi come quelli appena citati non possono e non devono essere considerati come imprevedibili dato che, purtroppo, si verificano ormai con una certa frequenza.
Dopo tale osservazione i giudici di legittimità hanno osservato che se è pur vero che eventi atmosferici di eccezionale intensità possono rappresentare caso fortuito sottraendo qualsiasi responsabilità all'ente proprietario della strada, è altrettanto vero che quando il giudizio di merito ha accertato l'esistenza di una responsabilità dell'ente nella mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, tale circostanza non può essere ignorata e deve essere chiarita l'incidenza di tale situazione di fatto sull'evento dannoso verificatosi.