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Le agenzie immobiliari modificano le clausole ritenute vessatorie dall'Antitrust.

Finalmente le agenzie immobiliari modificano le clausole ritenute vessatorie.
Ivan Meo 

Valutate in maniera positiva le modifiche apportate dalle imprese ai modelli contrattuali al fine di superare i profili di vessatorietà contestati.

Il procedimento per vessatorietà. Alcune clausole presenti nei contratti utilizzati da otto importanti operatori del settore dell'intermediazione immobiliare ( Building Case, Frimm, Gabetti, I.R.I.

Divisione Immobili, Prelios, Re/Max, Stima Gest e Toscano) sono risultate vessatorie nei confronti dei consumatori.

Lo ha accertato l'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato), avviando dei procedimenti, a seguito di segnalazioni effettuate da alcune associazioni di consumatori.

Tali procedimenti contemplavano l'esame dei moduli contrattuali standard usati dalle agenzie immobiliari con i clienti per il conferimento dell'incarico di mediazione per la vendita o locazione di immobili nonché per la formulazione e raccolta della proposta irrevocabile d'acquisto o di locazione di immobili.

Le clausole vessatorie. A conclusione delle otto istruttorie, l'Autorità ha deliberato la vessatorietà delle clausole che:

  1. non rendono chiari e comprensibili gli obblighi conseguenti al patto di esclusiva;
  2. limitano la libertà contrattuale del consumatore in ragione del rinnovo tacito dell'incarico in esclusiva;
  3. stabiliscono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il rinnovo tacito dell'incarico di mediazione;
  4. applicano al consumatore una penale per inadempimento manifestamente eccessiva in caso di violazione del patto di esclusiva, rinuncia/rifiuto a contrarre, mancato perfezionamento della vendita, indisponibilità a far visitare l'immobile e revoca dell'incarico;
  5. limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista inadempiente rispetto agli obblighi di custodia delle chiavi;
  6. stabiliscono come sede del foro competente in caso di controversia una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
  7. limitano la libertà contrattuale del consumatore che formula una proposta di acquisto o locazione irrevocabile, senza che sia indicato il termine entro cui il mediatore è tenuto a comunicare detta proposta al venditore/locatore;

Valutazione positiva.

Nel comunicato, diramato il 28 agosto 2014 dall'Antitrust, si legge che sono state valutate positivamente le modifiche ai modelli contrattuali formulate dalle imprese nel corso dei procedimenti al fine di superare i profili di vessatorietà contestate.

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