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Irragionevole durata del processo e risarcimento del danno: l'amministratore di condominio non ha alcun potere

Cause condominiali, è possibile domandare il risarcimento del danno per l'irragionevole durata del processo?
Avv. Alessandro Gallucci 

I processi in Italia durano a lungo: così a lungo che superate determinati limiti temporali è possibile domandare il risarcimento del danno per l’irragionevole durata del processo. E’ la così detta legge Pinto (la n. 89/01) a chiarire modalità e limiti di quest’azione.

Secondo l’articolo 3 di questo provvedimento:

La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.

La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono.

Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002”.

Nell’ambito del condominio degli edifici a chi spetta il potere d’iniziare quest’azione? Sicuramente non all’amministratore.

E’ pacifico in giurisprudenza che “ la legittimazione ad agire dell'amministratore non sussiste, in mancanza, come nella specie, di apposita delibera assembleare di autorizzazione rispetto ad un'azione che esula dall'ambito delle prerogative direttamente riconosciute all'amministratore stesso, dall'art. 1130 c.c.” (Cass. 15 dicembre 2011 n. 27074).

A dire il vero, è sempre la Cassazione a metterlo in evidenza, per questo genere di azioni non è nemmeno sufficiente la deliberazione adottata a maggioranza.

In una recente pronuncia del Supremo Collegio se ne spiega il perché. " Il condominio” si dice “è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni e che l'amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (giurisprudenza pacifica: ex multis Cassazione civile, sez. 2^, 26 aprile 2005, n. 8570), nella fattispecie insussistente, e che il difetto di legittimazione può essere eccepito anche per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione civile, sez. 2^, 13 marzo 2007, n. 5862), non vi è dubbio che il diritto all'equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all'ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l'eventuale patema d'animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento" (Cass. 17 ottobre 2011 n. 21461).

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