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Spese di allaccio utenze e spese di voltura e subentro, chi le paga?

Casa nuova, è giusto pagare le spese di allaccio utenze?
Avv. Alessandro Gallucci 

I costi di allaccio delle utenze, quando si acquista un'abitazione, ovvero quando la si prende in locazione sono sovente un aspetto che reca problemi.

Chi deve pagare che cosa?

Quali i diritti dell'acquirente?

Che cosa può pretendere il conduttore?

Prendiamo spunto da due quesiti postici da altrettanti lettori per affrontare l'argomento.

«Ho appena acquistato un'abitazione di nuova costruzione: con mia grande sorpresa, al momento della stipula, ho scoperto che le spese per gli allacci alle varie utenze sono a mio carico. È giusto?

Sto definendo gli ultimi accordi per prendere in locazione un appartamento: il proprietario mi ha detto che devono essere riattivate le utenze luce e gas e che di conseguenza il costo di quest'operazione è a mio carico? È giusto?»

Queste le domande che ci sono state poste cui daremo risposta qui di seguito.

Voltura, subentro e morosità pregresse. Alcune istruzioni per evitare spiacevoli sorprese.

Partiamo dall'ipotesi della compravendita d'un immobile di nuova costruzione.

Spese allaccio utenze negli immobili di nuova costruzione, il caso della cessione

Solitamente, in casi del genere, il costruttore edifica le unità immobiliari vendendole su carta o, a seconda della risposta del mercato, anche alla fine della costruzione.

Che cosa ci debba essere venduto è chiaro: un'unità immobiliare conforme alla normativa urbanistico edilizia, priva di vizi costruttivi ed i cui impianti siano rispondenti alla disciplina legislativa dettata in materia di conformità dei medesimi alla regola dell'arte (leggasi impianti a norma); in poche parole l'unità immobiliare deve possedere l'agibilità (cfr. art. 24 d.p.r. n. 380/01) ovvero per la stessa deve essere stata presentata segnalazione certificata di agibilità, che da qualche anno ha sostituito il "vecchio" certificato rilasciato dal comune.

Si badi: gli impianti devono essere realizzati secondo legge, ma l'allaccio, ossia la stipula di un contratto con un fornitore non rientra nel novero di questi adempimenti.

Per dirla con un esempio: il costruttore deve consegnare un immobile con l'impianto elettrico a norma, ma la rispondenza alle regole non vuol dire anche sottoscrizione di un accordo con l'erogatore di quel servizio.

Lo stesso dicasi per l'utenza gas, telefono ecc.

Quante volte entrando ad abitare un appartamento e chiesta l'attivazione della linea telefonica l'operaio del gestore della rete ha dovuto eseguire l'infilaggio dei cavi dall'appartamento alla centralina telefonica?

È fondamentale, quindi, che la persona su cui grava questo adempimento sia concordata al momento dell'acquisto dell'immobile prevedendo specificamente chi debba fare che cosa e chi debba pagare per questi adempimenti.

Se nulla è previsto, quindi, gli adempimenti e le spese sono a carico della parte compratrice.

Spese allaccio utenze il caso della locazione

Non molto diverso il discorso per quanto riguarda le abitazioni concesse in locazione.

Il locatore, infatti, deve consegnare un immobile in buono stato che dev'essere conforme all'uso (art. 1575 c.c.) pattuito. Gli impianti devono essere ben funzionanti ed a norma, ma le utenze dovranno essere volturate da chi vi ha interesse, ossia dal conduttore.

Il costo di questa operazione viene addebitato nella prima bolletta da parte del fornitore del servizio, quindi se ci si è messi d'accordo diversamente con il proprietario, bisognerà rivolgersi a lui chiedendo il rimborso di quella voce di costo presente nella fattura.

Si badi: se è stato convenuto, com'è normale che sia, che il conduttore debba effettuare la volturazione delle utenze (al di là di chi ne debba pagare il costo), è bene che quest'ultimo si attivi quanto prima per porre in essere questo compito, per evitare di non adempiere correttamente ad uno degli obblighi assunti al momento della stipula del contratto.

Spese allaccio utenze, che fare se non vengono rispettati gli accordi

Oltre all'aspetto economico c'è anche quello prettamente materiale.

Per l'allaccio delle utenze è necessario che sia eseguite derivazioni, opere, lavori che consentano la connessione dell'edificio, l'unità immobiliare, ecc. con l'impianto che eroga il servizio idrico, quello fognario, di energia elettrica, ecc.

Non si tratta, quindi, solamente di esborsi economici, ma anche di esecuzione d'interventi ovvero di richieste agli enti e società preposte.

Che cosa succede se il costruttore ovvero il locatore hanno preso impegno in tal senso ma, poi, perfezionatosi il contratto nulla di tutto ciò sia stato fatto?

Chiaramente parliamo di quei casi in cui è spirato il termine, espressamente o implicitamente fissato, per questo adempimento.

In queste situazioni l'accordo stipulato va considerato non rispettato, insomma ci si trova dinanzi ad un inadempimento rispetto al quale andrà valutata, caso per caso, la migliore azione a tutela dei diritti lesi, salvo sempre l'eventuale diritto al risarcimento del danno patito per l'inadempimento ovvero anche semplicemente il ritardo imputabile alla controparte.

Il diniego all'allaccio di nuove utenze

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