Il fatto. Il Condominio di Via Beta ha citato in giudizio Caio, contestandogli di aver avviato all'interno del suo appartamento un bed and breakfast.
Non avrebbe potuto - secondo l'amministratore della compagine - destinare l'immobile a tal fine perché il regolamento condominiale, di natura contrattuale, vieta di "destinare qualsiasi unità immobiliare ad uso… di locanda o pensione". Caio si è costituito in giudizio ed ha contestato la domanda.
A tal fine ha prodotto un contratto di locazione, da cui risulta che l'appartamento è utilizzato per l'attività di affitta camere (tre stanze), senza uso di cucina, ristorazione e servizio di prima colazione.
Secondo il convenuto, pertanto, l'immobile è destinato ad uso diverso da quello immediatamente riconducibile a locanda o pensione, e, pertanto, il suo utilizzo non sarebbe contrario alla previsione del regolamento.
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La sentenza. Nel caso di specie è risultato in giudizio che l'appartamento è stato destinato, in relazione alle tre camere di cui consta, all'esercizio attività di bed and breakfast.
Tale attività consiste in via generale nella cessione in godimento di locali ammobiliati e provvisti delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc..), cui si accompagna la prestazione di esercizi personali, quali la fornitura della biancheria da letto e da bagno e della prima colazione.
Così precisata la destinazione in disamina svolta nell'appartamento di Caio, la domanda del Condominio è stata però respinta.
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