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Ordine del giorno: la totale omessa indicazione di un argomento rende la deliberazione annullabile

Avviso di convocazione a partecipare alla riunione condominiale: il diritto alla preventiva informativa sugli argomenti che saranno oggetto del dibattito.
Avv. Alessandro Gallucci 

Tizio è proprietario di un appartamento nel condominio Gamma. Per il giorno X, egli riceve la convocazione a partecipare alla riunione.

Nell’avviso, recapitato nei termini di legge, sono indicati 3 specifici punti che verranno trattati e il classico “varie ed eventuali”.

Proprio sfruttando quest’ultimo, con Tizio assente, l’assemblea decide sull’affidamento dell’incarico ad un tecnico per la redazione del capitolato spese inerenti lavori deliberati in precedenti adunanze. Per quel giorno, però, nessuna indicazione era stata data in merito a quest’argomento.

Tizio decide, quindi, d’impugnare il verbale per ottenere l’invalidazione della decisione dell’assise.

Secondo quella che è l’indicazione della prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, l’impugnante, in un caso del genere, avrebbe ottime possibilità di raggiungere il risultato prefissosi.

Il motivo è spiegato in modo preciso e puntuale da una sentenza del Tribunale di Roma chiamato a giudicare su di un caso analogo a quello appena descritto. Si legge nella pronuncia n. 21391 dello scorso 3 novembre che “ l'art. 1105 c.c. -norma, questa, che trova applicazione anche per il condominio edilizio in forza del richiamato recettizio operato dall'art. 1139 c.c.- espressamente sancisce, per i partecipanti alla situazione di contitolarità di diritti reali, il diritto alla preventiva informativa sugli argomenti che sono oggetto del dibattito gestorio in seno al quale la maggioranza dei comunisti è legittimata all'adozione delle relative decisioni di governo della cosa comune; è indubbio che, laddove l'art. 1136 cc, al comma VI, prescrive che i partecipanti al condominio edilizio debbano essere 'invitati alla riunione assembleare, esso richieda, nel contempo, che gli stessi debbano essere previamente messi al corrente dei temi oggetto della delibazione collegiale sì da consentire una partecipazione effettiva e concreta e permettere, nel contempo, di poter operare le personali valutazioni in merito anche all'opportunità o alla necessità, in ragione del personale interesse, a intervenire alla stessa, sicché ne consegue che l'eventuale deliberazione su questioni che non siano state inserite all'ordine del giorno e che non siano state oggetto di pregressa informativa ai condomini partecipanti, proprio perché pregiudicante detto diritto alla partecipazione effettiva e consapevole normativamente sancito dagli artt. 1105 e 1136 cc, è illegittima e, pertanto, possibile oggetto di giudiziale gravame ai sensi dell'art. 1137 c.c.

Affinché detto vizio possa essere concretamente riscontrato è, però, necessario che la determinazione assembleare verta su di un tema del tutto alieno rispetto a quanto posto al relativo ordine del giorno o, comunque, non sia ad esso riconducibile in via logica; solamente, cioè, laddove l'organo collegiale di governo dell'ente condominiale abbia fatto concreto uso dei propri poteri gestori in relazione e tematiche radicalmente estranee al programma deliberativo consacrato nell'ordine del giorno potrà ritenersi effettivamente sacrificato l'evidenziato diritto del condomino alla partecipazione consapevole all'assise assembleare.

Di contro, laddove tra quanto deliberato e quanto in precedenza indicato nel pertinente ordine del giorno sia enucleabile un relazione di 'ampia coincidenza' o, comunque, di 'convergente', ciò escluderà profilo alcuno di illegittimità (v. Cass. 27.03.2000 n. 3634) proprio perché il dovere informativo ha trovato ottemperanza” (Trib. Roma 3 novembre 2011 n. 21391).

Per l’annullamento, quindi, è necessario che dall’avviso di convocazione non sia possibile, nemmeno lontanamente, ipotizzare che un determinato argomento possa essere trattato nell’assemblea cui l’avviso medesimo si riferisce.

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