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Formazione periodica amministratori condominiali, l'autocertificazione può non bastare

Formazione amministratori, ecco perchè non può bastare l'autocertificazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ho chiesto all'amministratore del condominio in cui vivo di dimostrare la ricorrenza dei requisiti di formazione periodica previsti dalla legge. Lui mi ha scritto autocertificandone l'esistenza, ma senza indicarmi alcun atto, attestato che di sì voglia riguardante i corsi frequentati.

È regolare tutto ciò? Non avrebbe dovuto, all'atto del rinnovo dell'incarico, allegare tutto i documenti attestanti l'esistenza dei requisiti al preventivo?”.

Partiamo da quest'ultimo aspetto, ossia l'allegazione dei documenti attestanti i requisiti di onorabilità/professionalità al preventivo o comunque la comunicazione all'assemblea all'atto della nomina/conferma.

Sebbene sia (buona) prassi di molti amministratori operare in tal senso, la legge non prevede un espresso obbligo rispetto a tale adempimento. È obbligatorio, ad esempio, comunicare luoghi i giorni utili per la visione dei registri condominiali, il dettaglio del compenso richiesto (art. 1129 c.c.), ma non i requisiti.

L'art. 71-bis disp. att. c.c. che elenca i requisiti di onorabilità e professionalità necessari (questi ultimi non servono per i così detti amministratori interni) per l'assunzione di incarichi di amministrazioni condominiale non specifica, infatti, che tali requisiti (meglio i documenti che li attestano) debbano essere oggetto di comunicazione; deve ritenersi, a parere di chi scrive, che la comunicazione divenga obbligatoria solamente ove richiesta da un condomino o prevista da delibere dell'assemblea o dal regolamento.

Quando all'oggetto della comunicazione, può certamente escludersi che la stessa possa sostanziarsi nella così detta autocertificazione, ove la stessa sia considerata non sufficiente dal destinatario della comunicazione medesima.

Motivo?

La normativa riguardante l'autocertificazione è dettata in relazione ai rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione (si veda d.p.r. n. 445/00) e non anche in relazione ai rapporti tra privati, ove ciò non sia considerato sufficiente dalle parti interessate.

Con particolare riguardo alla formazione iniziale e periodica, poi, l'assenza di pubblici registri consultabili rende difficile se non impossibile la possibilità, per i condòmini, di verificare la veridicità dell'affermazione.

Deve, quindi, considerarsi inadempiente rispetto ad un proprio obbligo, l'amministratore che davanti alla richiesta di dimostrazione del possesso dei requisiti di formazione – nel caso del nostro lettore di formazione periodica – si limiti ad attestarli per il mezzo di un'autocertificazione non altrimenti verificabile.

Quali le conseguenze davanti ad all'inadempimento?

Sul punto non esistono precise risposte normative: in termini generali potrebbe considerarsi grave irregolarità, la gestione di un condominio senza la ricorrenza dei presupposti di legge, ma il fatto che non si comunichi ciò che è dovuto non è per forza sintomo di assenza di tale documentazione e quindi dei requisiti.

Del pari dibattuta, in seno alla dottrina, è la carenza dei requisiti di professionalità in relazione alla validità della delibera di nomina/conferma: le posizioni oscillano dalla nullità alle semplice annullabilità.

È utile rammentare che i corsi devono essere conformi in ragione alla durata, ai contenuti ed ai formatori a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 140 del 2014.

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