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Attività fiscale dell'amministratore di condominio e richiesta di compensi extra

L'amministratore può richiedere compensi extra per quanto riguarda il fisco? Come comportarsi?
Avv. Alessandro Gallucci 

L'art. 1130 c.c. che riguarda le attribuzioni dell'amministratore al n. 5 specifica che il mandatario della compagine deve eseguire l'attività fiscale.

Si tratta di una disposizione introdotta nel codice civile dalla legge n. 220 del 2012 che, novellando il succitato art. 1130 c.c., ha meglio specificato le attribuzioni dell'amministratore, sostanzialmente recependo quanto già la prassi, ovvero altre disposizioni di legge, stabilivano.

Che cosa s'intende con attività fiscale?

La domanda assume particolare importanza in quanto i profili fiscali e tributari che riguardano il condominio sono molteplici e vari: si spazia dall'attività propria del sostituto d'imposta a quella di certificatore delle somme spese per ristrutturazioni, ecc.

Sul sito istituzionale della Camera dei deputati, nella relazione illustrativa della legge n. 220 del 20102, rispetto all'attività fiscale di cui parla il n. 5 dell'art. 1130 c.c. si diceva che "si tratta dell'obbligo di tenuta della contabilità e di rispondere a eventuali richieste degli Uffici finanziari in relazione a dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale; di comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori; dell'obbligo di ritenuta d'acconto Irpef sui pagamenti effettuati dal condominio nonché sui compensi professionali percepiti dallo stesso amministratore".

Queste alcune delle altre attività fiscali specificamente poste in capo all'amministratore del condominio, tra quelle genericamente indicate nella citata relazione:

  • volturare il codice fiscale del condominio a far data dal suo subentro;
  • versare le ritenute d'acconto operate sul pagamento di fatture per determinate prestazioni (cfr. art. 25-ter del d.p.r. n. 600/73);
  • presentare il modello 770 (cfr. art. 4 d.p.r. n. 435 del 2001);
  • presentare le certificazioni uniche connesse ai compensi erogati dal condominio;
  • interloquire col fisco e gli enti locali in relazione alle informazioni richieste anche in relazione al registro di anagrafe condominiale (es. d.lgs n. 23/2011);
  • versare l'IMU per le parti comuni soggette all'imposta (es. alloggio del portiere);
  • versare, se abilitato ovvero tramite intermediario, i contributi previdenziali del portiere ed in generale delle persone alle dipendenze del condominio.

In relazione alla pratica per le agevolazioni fiscali nel caso di ristrutturazioni edilizie o riqualificazioni energetiche, per quanto si tratti di benefici connessi direttamente al singolo condòmino e non al condominio è stata la giurisprudenza prima (Corte d'Appello di Milano, 6 febbraio 2008 e Cass. 4 marzo 2020 n. 6086) e le norme poi (d.m. 1 dicembre 2016) ad affermare che si tratti di una specifica attribuzione dell'amministratore condominiale.

Sull'argomento è stato affermato che «l'effettuazione dei pagamenti in modo tracciabile, secondo le norme ex DM 41/98, appare condotta ricompresa nel mandato affidato all'amministratore, posto che il singolo condominio poteva godere dei contributi, non già, in forza di situazioni soggettive potenzialmente sconosciute all'amministratore, bensì semplicemente in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti sul bene comune amministrato. Di conseguenza era dovere di diligenza dell'amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini, che intendevano usufruirne, la facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege 449/1997, posto che trattavasi semplicemente di modalità di esecuzione di attività - pagamento del compenso all'appaltatore - comunque rientrante nella propria sfera di competenza» (Cass. 4 marzo 2020 n. 6086).

Quanto a tale pratica, c'è da dire che spariti gli obblighi di comunicazione al centro operativo di Pescara, rispetto a questa incombenza l'amministratore deve sostanzialmente limitarsi a certificare quanto il condomino ha versato nell'anno fiscale di riferimento.

Attività fiscale e sua retribuzione

Il ruolo dell'amministratore è centrale, dunque, ma ciò che c'interessa non si ferma a questi aspetti: egli, infatti, all'atto dell'accettazione della nomina l'amministratore deve indicare analiticamente il compenso per l'attività da svolgere (art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.).

Come dire: per l'attività fiscale può essere prevista una specifica voce di compenso. Se non è prevista allora va considerata ricompresa nell'ambito del compenso genericamente indicato.

Ciò porta a concludere che se non previsto all'inizio, o quanto meno al momento della deliberazione di una determinata spesa non si può affermare esistente ex post il diritto alla retribuzione per quell'attività.

Ed allora?

Siccome, s'è detto che, "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta" (art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.), non vi sono motivi per non concludere come segue:

  • l'amministratore può inserire queste voci nell'elenco dettagliato delle proprie spettanze;
  • se non v'è alcun riferimento all'attività fiscale essa deve essere considerata ricompresa nella voce di costo generale (es. forfait per unità immobiliare).

E se ci sono tutte le voci ma non quella per l'attività fiscale? A rigor di logica, si ribadisce, se l'amministratore dovesse chiedere successivamente un compenso per quell'attività, la nomina dovrebbe essere considerata nulla in quanto non contenente l'elencazione analitica e completa delle attività corrispondenti all'importo dovuto a titolo di compenso.

Quali sono i compensi extra che l'amministratore di condominio può richiedere?

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