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Il posizionamento dell'antenna in condominio tra poteri dell'assemblea ed esigenze del singolo condomino

Il posizionamento dell'antenna su parti comuni condominiali. Quali limiti?
Avv. Michele Orefice - Foro di Catanzaro 

In tema di ricezione radiotelevisiva è noto il principio generale che attribuisce ai residenti in condominio, anche se non sono proprietari, il diritto di installare antenne in quanto titolari di un diritto soggettivo autonomo riconducibile alla libertà di pensiero, con ogni mezzo di diffusione, garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Trattasi del c.d. “diritto d'antenna”, che nell'ambito dei mezzi di diffusione è riconosciuto non soltanto a favore dei radio e teleutenti ma anche dei radioamatori.

Tale diritto non ha contenuto reale (servitù), ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo (Trib. di Nola ord. del 16/05/2011).

In ogni caso il diritto alla installazione di un'antenna autonoma, sia esso qualificato come diritto soggettivo di natura personale oppure come diritto costituzionalmente protetto ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari diritto altrui (Cass. n. 5399 del 6/11/1985).

Pertanto in condominio è pressoché impossibile opporsi all'installazione delle antenne asservite agli impianti domestici di ricezione.

Perfino la legge di riforma del condominio ha dettato una norma ad hoc, l'art. 1122 bis c.c., con la quale riconosce espressamente il diritto dei singoli utenti all'installazione degli impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo.

Da qui lo sviluppo smisurato di antenne e parabole televisive di ogni tipo su tetti e terrazze dei fabbricati e anche su qualsiasi altra parte degli immobili e finanche in presenza di un impianto centralizzato condominiale, anche se in quest'ultimo caso l'installazione di un'antenna ad uso esclusivo del condomino non lo esime dal partecipare alle spese per la manutenzione dell'antenna comune.

Comunque, anche prima della Legge 220/12, il legislatore con l'art. 91 del D.Lgs n. 259 del 01/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, aveva già stabilito che nell'ambito delle limitazioni legali della proprietà il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

Orbene, assunto che l'installazione dell'antenna non richiede il consenso dei condòmini, in quanto trattasi di diritti personali dei singoli utenti, se ne deduce che l'amministratore non può opporsi, per esempio, a consentire all'installatore di accedere alla terrazza condominiale per installare un'antenna privata, né l'assemblea dei condòmini potrebbe vietare, in via assoluta, l'installazione della stessa antenna autonoma.

L'assemblea condominiale, invece, può normare il posizionamento dell'antenna in una parte comune del fabbricato anziché in un'altra in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, così come prescritto dall'art. 1122 bis del codice civile.

Di conseguenza è da ritenersi nulla una delibera dell'assemblea che vieti ad un condomino o un inquilino l'installazione di un'antenna autonoma in assenza di un pregiudizio concreto all'uso o al decoro del bene comune, con la possibilità per lo stesso condomino o conduttore leso di fare accettare il proprio diritto all'installazione attraverso un provvedimento immediatamente esecutivo, emanato ex art. 700 c.p.c. in via d'urgenza dal giudice, che gli consentirà di esercitare il diritto all'installazione della propria antenna.

Sempre in tema di posizionamento non si può installare l'antenna sul lastrico solare di altro condomino, quando lo si può fare sul torrino condominiale idoneo allo scopo (Cass. n. 9427/2009), anche perché con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio - televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari (Cass. n. 9393/2005).

Ciò perché il diritto vantato dal singolo utente a posizionare l'antenna non è comprensivo della facoltà di scegliere in modo voluttuario l'ubicazione preferita per la stessa antenna e comunque deve essere coordinato con la sussistenza di una reale esigenza di soddisfare le richieste di utenza dei conduttori o dei condòmini.

Se ne deduce che il diritto all'antenna non può non essere coordinato con il dovere della proprietà servente di adeguarsi alla pretesa del vicino, che si trovi nella condizione di impossibilità a provvedere autonomamente ai propri bisogni, così come insito nei principi generali in materia condominiale per gli atti emulativi e di imposizione di servitù coattive.

In pratica il diritto di installazione dell'antenna deve essere sempre contemperato con quello di proprietà.

Per quanto riguarda, invece, l'installazione di un impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, il legislatore, con l'art. 1120 c.c., ha inteso favorire la realizzazione di queste strutture, in modo chiaro e preciso, al punto di obbligare l'amministratore di condominio a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni per l'installazione dello stesso impianto centralizzato.

Intanto che per tutte le altre richieste di convocazione di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ai sensi dell'art. 66, comma 1 Disp. Att. Cod. Civ., è necessaria la sottoscrizione di almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.

Corollario per cui sono sempre più frequenti le richieste di convocazione di assemblea presentate all'amministratore da parte di singoli condòmini “tecnologicamente avanzati” che sperano nell'approvazione della realizzazione o dell'ammodernamento dell'impianto centralizzato, per la ricezione e distribuzione di segnali televisivi, soprattutto satellitari, nonché di servizi, di dati e fonia negli appartamenti del fabbricato.

Il singolo condòmino ha diritto alla parabola personale sul tetto comune.

In tal senso è innegabile che la recente evoluzione tecnologica spinga ad adeguare gli impianti condominiali esistenti, per rendere il condominio idoneo alla fruizione dei nuovi servizi digitali, anche attraverso progetti proposti da operatori di mercato, che hanno l'obiettivo di trasformare il condominio in un “edificio c.d. intelligente” favorendo la scelta di impianti di ultima generazione, che aumentano il valore degli immobili.

Tutto ciò in linea con l'orientamento del legislatore di favorire l'installazione degli impianti satellitari, che ai sensi della legge 249/1997 sono ritenuti addirittura obbligatori per tutti gli immobili di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione generale e che sono qualificati come “innovazioni necessarie” ai sensi della legge 66/2001.

Di conseguenza laddove gli impianti centralizzati di antenne condominiali, che devono essere idonei a servire potenzialmente la generalità dei condòmini, non siano stati già installati per volontà del costruttore, possono essere installati successivamente per effetto di delibera condominiale.

Dunque l'installazione di una antenna parabolica condominiale, con relativi accessori, di per sé è da considerarsi come un'innovazione, che di fatto viene realizzata non per necessità ma solo per usufruire di una più recente tecnologia da parte degli appassionati della rete satellitare.

Quindi tale innovazione può ritenersi anche voluttuaria e costosa posto, comunque, che spetta al condomino interessato l'onere di provare la natura voluttuaria o troppo onerosa della spesa tale da derogare alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali, con tutte le difficoltà del caso.

Ecco quando e' possibile installare una parabola sulla facciata

Di certo un criterio per valutare una spesa come troppo onerosa e/o voluttuaria potrebbe essere quello di considerare la stessa spesa in rapporto al valore ed all'importanza dell'edificio condominiale, così come previsto dall'art. 1121 del codice civile.

Ovvero un altro criterio potrebbe essere quello di valutare la condizione economica e finanziaria dei singoli condòmini, per evitare che i comproprietari meno abbienti siano costretti a sopportare una spesa eccessiva per un miglioramento non necessario, anche se non è semplice investigare sulla capacità economica dei condòmini, per non dire che è opinabile e quasi impossibile.

Più che altro occorre stabilire in quali circostanze precise le opere condominiali possano essere considerate voluttuarie e/o gravose, atteso che tali valutazioni sono quasi sempre oggetto di contrasto fra i condòmini e in molti casi diventano anche materia del contendere davanti al giudice.

Ciò detto, in questi casi, i rimedi a disposizione dei condòmini dissenzienti, ai sensi dell'art. 1121 c.c., possono essere di due tipi, ovvero:

1) qualora l'innovazione sia suscettibile di utilizzazione separata, è possibile farne sostenere le spese solo a chi tragga tale utilità, e nel caso in cui gli stessi condòmini dissenzienti o i loro eredi o aventi causa cambiassero idea, possono sempre usufruire del bene pagando le spese di realizzazione e manutenzione in un momento successivo;

2) qualora, invece, l'utilizzo separato non sia possibile, allora l'innovazione sarà consentita solo se la maggioranza che l'ha votata se ne sobbarchi le relative spese, in quanto i condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

In quest'ultimo caso, però, il condomino dissenziente, per rinunciare ad usufruire del bene condominiale, dovrà dichiararlo in assemblea, inserendo apposita dichiarazione nel relativo verbale, se presente, oppure entro trenta giorni dalla notifica della delibera, comunicando all'amministratore il suo dissenso.

Comunque sia, anche nel caso di spese voluttuarie, il condomino dissenziente sarà comproprietario di dette opere, pur non avendo contribuito alle spese necessarie.

In conclusione, trattandosi di delibere con un insieme di fattori variabili da tenere in debita considerazione, è consigliabile che l'amministratore di condominio consulti dapprima tutti i condòmini, nel corso di un'assemblea c.d. esplorativa, e poi ne convochi un'altra per decidere in merito alle opere da eseguire e alle spese da ripartire, soprattutto al fine di evitare beghe di vario genere nella gestione condominiale.

Avv. Michele Orefice

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