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Elenco o albo degli amministratori di condominio

Gli unici elenchi esistenti sono proprio quelli che le associazioni professionali, così come individuate e descritte dalla legge n. 4 del 2013, sono tenute a pubblicare.
Avv. Alessandro Gallucci 

Sempre più spesso viene chiesto nel nostro forum – ma simili richiesti giungono anche alla redazione – se e dove sia possibile consultare un elenco pubblico degli amministratori di condominio.

La domanda è il preludio o comunque stretta parente di un'altra, ossia se esiste un albo degli amministratori condominiali.

In entrambi i casi la risposta è negativa: non esistono elenchi tenuti da organismi pubblici o albi di amministratori condominiali.

L'attività di amministrazione immobiliare non è attività ordinistica, ossia attività disciplinata da una specifica legge che ne regolamenta accesso e svolgimento.

In questo contesto, comunque, non mancano norme tese a disciplinare – secondo i più in maniera gravemente insufficiente – l'accesso all'attività di amministratore di condominio.

Abilitazione all'assunzione di incarichi

Sebbene le norme codicistiche dedicate ai requisiti per assumere incarichi di amministrazione condominiale non parlino in modo esplicito di abilitazione, dal 2013 o meglio dal 2014 (anno di emanazione del decreto ministeriale n. 140) è necessario avere frequentato un corso di formazione iniziale della durata minima di 72 ore e seguire corsi di aggiornamento della durata di almeno 15 ore.

Importanti precisioni sull'attività di formazione degli amministratori

Operati questi adempimenti, tuttavia, non è obbligatoria né l'iscrizione in alcun elenco, semplicemente perché non esiste, né l'iscrizione ad alcune delle tante associazioni di categoria esistenti, in quanto l'affiliazione ha natura prettamente volontaria.

Elenchi di amministratori e legge n. 4 del 2013

Subito dopo la promulgazione della legge n. 220 del 2012, è stata approvata, pubblicata e poi promulgata un'altra legge, la n. 4 del 2013, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

Per molti, fin da subito, si è trattato della legge di disciplina della professione di amministratore condominiale, ossia di quella professione esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale “o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi”.

Il fatto che numerosi ordini professionali intendano l'attività di amministratore condominiale come collaterale a quella principale dei loro iscritti e per questo con la stessa compatibile (si pensi agli avvocati, ai commercialisti, ecc. ecc.), ha fatto sì che qualcuno obiettasse sulla natura di professione non regolamentata dell'attività di amministratore condominiale.

Ad avviso di chi scrive, non può dubitarsi di ciò nelle ipotesi in cui essa venga svolta in via esclusiva.

Non è mancato nemmeno chi ha ritenuto superata la legge n. 4 del 2013 in ragione dell'approvazione del d.m. n. 140 del 2014 recante regolamento in materia di durata dei corsi di formazione iniziale e periodica e loro contenuti.

Anche sul punto, ad avviso di chi scrive, non mancano esempi che lascino intendere come non possa intravedersi alcuna incompatibilità. Prendiamo ad esempio le guide escursionistiche, il cui accesso all'attività è molto spesso regolato da legge regionali.

Ciò non ha impedito alle loro associazioni – com'anche a quelle degli amministratori condominiali – di ottenere l'iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero dello Sviluppo economico.

In questo contesto, gli unici elenchi esistenti sono proprio quelli che le associazioni professionali, così come individuate e descritte dalla legge n. 4 del 2013, sono tenute a pubblicare.

È chiaro in tal senso l'art. 5, secondo comma, legge n. 4 del 2013 che impone a queste forme associative di pubblicare aggiornandolo annualmente l'elenco dei propri iscritti.

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