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Formazione amministratori di condominio. E' tutto da rifare

Modifica normativa in merito ai corsi obbligatori di formazione ed aggiornamento per gli amministratori di condominio.
Ivan Meo 

Il sottosegretario Ferri annuncia una modifica normativa in merito ai corsi obbligatori per la formazione ed aggiornamento

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate. La richiesta di vedere riconosciuta la professione dell'amministratore di condominio, all'intero di un ordine professionale, negli ultimi anni ha assunto i contorni di una vera utopia.

Infatti, l'amministrazione di stabili tutt'oggi, rappresenta una professione non incardinata in un preciso albo professionale.

La sordità manifestata dal legislatore nel recepire le istanze avanzate dalle associazioni di categoria, al fine di ottenere un più gratificante riconoscimento professionale, hanno precluso ogni speranza in merito alla istituzione di un albo o di un ordine.

Non a caso diverse associazioni di categoria, stanno promuovendo, come alternativa, la soluzione della certificazione della qualità dei servizi resi dagli associati.

Arriva l'amministratore "qualificato". La figura dell'amministratore è stato uno dei punti nodali della riforma. Tutti erano d'accordo sul riconoscimento di tale figura.

Inizialmente aleggiava l'ipotesi dell'istituzione di un albo professionale con annessa nuova categoria professionale, ma gli animi si sono subito freddati vista l'opposizione del Governo.

Viste le difficoltà relative alla istituzione di un albo, è stata avanzata l'ipotesi della realizzazione di un Repertorio dei condomini e dei loro amministratori.

Ma in sede di discussione un emendamento ha soppresso entrambe le ipotesi per mancanza della copertura finanziaria, comunicata dalla commissione Bilancio, però al fine di dare una configurazione professionale al ruolo dell'amministratore di condominio si è deciso di individuare precisi requisiti idonei per lo svolgimento di tale professione.

Formazione degli amministratori condominiali, le associazioni si esprimano.

Requisiti professionali: solo attestati? Dal punto di vista della preparazione professionale l'amministratore dovrà aver conseguito un diploma di scuola secondaria, (generico?), e aver frequentato un corso iniziale di formazione (ci pare di capire una sorta di corso per l'avviamento alla professionale), e al fine di garantire un aggiornamento costante si prevede anche la partecipazione ai corsi di formazione periodica (in mancanza di precisazioni del testo legislativo, ci pare di capire che ci si riferisca ai corsi di aggiornamento che vengono organizzati costantemente dalla diverse associazioni di categoria). Silenzio in merito alla periodicità dei corsi ed enti formatori predisposti.

Tante perplessità. Una serie di perplessità in merito al modus operandi della formazione ed aggiornamento degli amministratori di condominio sono stati messi in risalto non solo dalle diverse associazioni di categoria, ma anche dai primi commentatori della riforma.

Per tali motivi, il Sottosegretario alla Giustizia, ha annunciato che a breve verrà perfezionato un intervento normativo ad hoc sulla formazione, in quanto la legge 220/2012 lascia scoperti alcuni aspetti importanti, che in prima battuta si pensava che potessero essere risolti con la legge 4/2013, la quale affida alle associazioni di categoria i corsi per gli iscritti, ma in seguito a causa delle interpretazioni non propriamente univoche, la promulgazione della c.d. legge non albo è stato solo un primo tentativo di regolamentare la formazione, non propriamente riuscito.

Subito un provvedimento urgente

Sull'ipotesi di utilizzare la legge 4/2013, quale "rimedio" per la formazione professionale il Sottosegretario Ferri, intervistato dal IlSole24ore, ha espresso una opinione diversa enucleando le seguenti perplessità in merito al dettato normativo appena approvato:

  • la formazione obbligatoria degli amministratori non individua i soggetti legittimati a svolgere tale attività;
  • non attesta, l'avvenuta partecipazione ai corsi, con obbligo di tenuta dei relativi elenchi;
  • manca, la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi.

Per tali motivi conclude: "esiste l'urgenza di adottare una norma primaria che colmi il vuoto legislativo esistente nella legge 220/12".

Ferri evidenzia, nel corso del'intervista rilasciata, delle ulteriori preoccupazioni: «l'individuazione di soggetti legittimati ad avviare l'attività di formazione deve, da un lato, salvaguardare l'interesse pubblico ad avere enti che assicurino elevati livelli e la certificazione dello svolgimento dei corsi e, ove sarà eventualmente previsto nel regolamento di attuazione sulle modalità di svolgimento della formazione, il superamento di un esame; dall'altro deve assicurare i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi».

Su tale punto, ricorda Ferri, quello della formazione è stato definito dalla Corte di giustizia europea con una recente sentenza (sentenza 28.02.2013 n° C-1/12) un "mercato rilevante". Per tali motivi bisogna comunque salvaguardare e difendere la dignità della professione, mediante il rispetto dei principi etici e deontologici e stabilire principi e norme di etica e deontologia professionale.

Cosa ci aspetta?

Nel concreto, Ferri intravede due vie d'uscita da questo empasse:

  • una norma snella e chiara che rinvii semplicemente a un regolamento per determinare sia l'individuazione dei soggetti legittimati ad esercitare l'attività di formazione sia le modalità, standard della formazione;
  • l'individuazione di soggetti formatori già nella norma di rango primario: per esempio università, enti di ricerca, ordini, associazioni di proprietà edilizia ammesse a partecipare alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 431/1998, associazioni professionali degli amministratori di condominio costituite ai sensi della legge 4/2013.

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