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Anche in assenza di una specifica delibera, l'amministratore di condominio può abbattere gli alberi.

La tutela della salute dei condòmini prevale sul decoro del complesso residenziale.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

In tema di condominio, in presenza di una relazione che documenta lo stato di necrosi dei tronchi, anche in assenza di una specifica delibera, l'amministratore è costretto secondo quanto disposto dall'articolo 1130 c.c. a compiere atti urgenti necessari ad evitare che si verifichino nel giardino gli schianti paventati.

Ne discende che l'amministratore può far abbattere gli alberi del giardino se si rivelano pericolosi per i condomini.

La tutela della salute è sicuramente prioritaria rispetto al diritto del decoro architettonico. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 679 del 14 gennaio 2016 in merito alla prevalenza del diritto alla salute rispetto al decoro architettonico.

I fatti di causa. Tizio e Caio (condomini), convenivano in giudizio il Condominio, chiedendo il risarcimento dei danni a seguito dell'abbattimento degli alberi e delle piante arboree da parte dell'amministratore senza autorizzazione dell'assemblea.

Costituendosi in giudizio, il condominio contestava in toto la domanda degli attori; in particolare, il convenuto eccepiva che nella precedente assemblea l'amministratore aveva avuto l'incarico di convocare i tecnici comunali per la valutazione dello stato di sicurezza.

Solo all'esito del sopralluogo, l'amministratore provvedeva all'abbattimento degli alberi ritenuti pericolosi.

Il problema della vicenda: la delibera e le opere di manutenzione urgente. Preliminarmente è opportuno precisare che per abbattere un albero condominiale, oltre al voto unanime dei condòmini, è necessario chiedere l'autorizzazione al Comune specificando le ragioni che giustificano tale decisione.

L'autorizzazione viene rilasciata entro i 30/45 giorni successivi durante i quali il Comune può anche effettuare dei sopralluoghi o chiedere di integrare la documentazione già fornita.

Qualora l'unanimità non dovesse essere raggiunta, la conseguente delibera assembleare che dispone comunque l'abbattimento o lo sradicamento è nulla. (In tal senso C. App. Roma, sent. n. 478 del 6.02.2008 e Cass. sent. n. 24396/05).

Premesso ciò, tuttavia, nella vicenda in esame, l'assemblea aveva dato mandato all'amministratore di richiedere un sopralluogo ai tecnici comunali per esaminare lo stato di sicurezza degli alberi del giardino con incarico a un agronomo.

Dopo l'ispezione, non solo quei tre alberi di cui si era detto in assemblea sono risultati pericolosi, ma anche tutti gli altri tanto da poter determinare un serio pericolo per la salute dei condomini. Pertanto l'amministratore è stato costretto ad agire per la tutela collettiva.

Difatti, l'art. 1135 co.2 c.c., prevede che l'amministratore ha il potere ed il dovere di ordinare i lavori di manutenzione urgente, riferendone alla prima assemblea utile. Quindi, nel caso in cui si presenti una situazione di questo tipo (alberi pericolosi) l'amministratore ha il diritto e il dovere di decidere l'esecuzione delle opere necessarie a porre immediato rimedio alla situazione.

Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante

L'interpretazione del Tribunale di Roma. Conformemente ai principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha avuto modo di precisare l'amministratore di condominio, non solo ha il compito di affrontare le spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni dell'edificio, ma anche il potere/dovere di ordinare i lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere “urgente”.

Per urgenza si deve intendere la necessità immediata e impellente di intervenire allorquando vi sia il rischio che la situazione, a causa dell'inerzia e del trascorrere del tempo, possa peggiorare pericolosamente causando dei danni.

Quindi, in materia di manutenzione straordinaria, l'amministratore non deve attendere la deliberazione dell'assemblea, trattandosi di atti urgenti e che lo possono esporre direttamente, e personalmente, a responsabilità penale. Tanto premesso, a parere del giudice romano, nel caso in esame, non era riscontrabile l'esistenza della responsabilità per un danno ingiusto ascrivile al condominio visto che, dalla relazione prodotta in atti (necrosi di tronchi), il pericolo imponeva all'amministratore il compimento degli atti urgenti necessari ad evitare pericoli per la salute dei condomini.

Inoltre essendo stati piantati altri alberi, nessuna lesione al decoro architettonico si era verificata nel condominio.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Roma, ha respinto la domanda dei condomini; per l'effetto ha condannato gli attori alle spese processuali.

Ok all'estirpazione degli alberi del vicino se le distanze sono misurate dalla base del tronco

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma n. 679 del 14 gennaio 2016
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