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L'amministratore di condominio risponde personalmente se non comunica l'elenco dei morosi.

L'amministratore di condominio può essere personalmente responsabile per il risarcimento del danno al creditore se omette di comunicare l'elenco dei condomini morosi, violando i doveri di buona fede e correttezza.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
18 Mag, 2016

In tema di condominio, l'amministratore che non comunica l'elenco dei condomini morosi, può essere condannato al risarcimento del terzo creditore per l'importo dell'intero credito azionato nei confronti del condominio, quando si violano le regole di buona fede e correttezza, omettendo i necessari adempimenti e restando inadempiente alla obbligazione nei confronti del creditore, che può conseguire il dovuto solo a seguito della diligente attività dell'amministratore.

Questo è il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Genova con la sentenza n. 1917 del 15 giugno 2016 in merito all'obbligo di comunicazione dell'elenco dei morosi.

I fatti di causa. La Società Beta (creditrice), conveniva in giudizio il Condominio, per sentir in interpello ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., i nominativi dei condomini morosi al fine di procedere ad esecuzione degli stessi in forza di un precedente decreto ingiuntivo non opposto.

Il condominio convenuto non si costituiva in giudizio, di conseguenza non ottemperava all'ordine di esibizione dei registri contabili e del conto corrente condominiale.

L'obbligo della comunicazione dell'elenco dei morosi. Preliminarmente è opportuno precisare che l'art. 63 comma 1, delle disp. att. c.c., prescrive che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi; il comma 2 della stessa disposizione ammette i creditori ad agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti dopo la preventiva infruttuosa escussione dei morosi.

Nei rapporti dell'amministratore con i condomini morosi e con i terzi creditori, il riferimento va effettuato con il preesistente art.1130, n. 3) c.c., il quale stabilisce che l'amministratore deve «riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni».

Infine, l'art.1130, n. 10) c.c., obbliga l'amministratore a «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso».

L'obbligo di cooperazione con il terzo creditore viene, quindi, posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore ed esula dai contenuti del programma obbligatorio interno al rapporto di mandato corrente tra condomini e amministratore.

Si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.

i dati dei condòmini morosi chiesti dai creditori devono essere completi

Premesso ciò, nella fattispecie in esame, l'Amministratore non solo non aveva indicato il nominativo dei condomini morosi al creditore ma aveva altresì disatteso l'ordine del giudice di esibire la documentazione relativa al conto corrente condominiale ed i registri contabili al fine di dimostrare la sua diligente attività di ripartizione e di richiesta della somma ai condomini.

L'interpretazione del Giudice di pace di Genova. Conformemente ai principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice ha condannato l'amministratore personalmente a risarcire il terzo creditore per l'importo del credito azionato nei confronti del Condominio, in quanto ha ritenuto l'Amministratore non diligente, avendo violato le regole della buona fede e correttezza, essendo inadempiente all'obbligazione nei confronti del creditore che può conseguire il dovuto solo a fronte di una diligente attività dell'Amministratore. Sull'argomento, inoltre, giova ricordare che le richieste dei creditori dirette ad acquisire l'elenco dei condomini morosi devono essere riscontrate con sollecitudine; in difetto, sussiste la responsabilità dell'amministratore del condominio per il danno generato dalla mancanza e/o dal ritardo nella consegna (In tal senso Tribunale di Tivoli ordinanza del 21 aprile 2016 e Tribunale di Palermo Ordinanza del 19 marzo 2014).

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Giudice di Pace di Genova ha accolto la domanda del creditore con contestuale condanna dell'amministratore del condominio al risarcimento del danno pari al valore del credito azionato e non recuperato.

Sentenza
Scarica Giudice di Pace di Genova - n. 1917 del 15 giugno 2015
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