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Abuso edilizio. Operai responsabili per l'allaccio alla reti elettrica e idrica dell'opera realizzata senza permesso per costruire.

Anche la società venditrice e gli operai rispondono di abuso edilizio (oltre al costruttore).
Avv. Francesca Consolati 

I fatti. La Suprema Corte veniva adita al fine di ottenere l'annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la quale era stata accertata e dichiarata la responsabilità di tutti gli imputati (proprietà committente, società venditrice, operai di quest'ultima) per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. B) D.P.R. n. 380/2001, 181 co. 1 D.lgs. n. 42/2004, per aver realizzato, in concorso tra loro, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in assenza sia di permesso a costruire che della necessaria autorizzazione, diverse opere edilizie, tra cui un prefabbricato composto da cinque ambienti, un manufatto ed una muratura rivestita in pietra.

Natura precaria dell'opera edilizia. La Cassazione - Terza Sezione Penale, con sentenza n° 6872/2017, ha esaminato in primo luogo i motivi che riguardano la sussistenza oggettiva dei reati.

Nello specifico, la Corte si è soffermata sulla definizione di “natura precaria dell'opera edilizia”, affermando che detta natura non deriva né dalla tipologia dei materiali impiegati per la realizzazione né dalla sua facile amovibilità.

Piuttosto, elemento fondamentale è l'oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l'opera edilizia è destinata a soddisfare.

Richiamando propri precedenti conformi (tra cui, solo per citare le ultime, Sez. 3, Sent. n. 12022 del 20/11/1997, Sez. 3, Sent. n. 11839 del 12/07/1999, Sez. 3, Sent. n. 22054 del 25/02/2009), gli ermellini hanno ribadito che l'opera edilizia non assoggettabile a regime concessorio e quindi liberamente realizzabile deve soddisfare i requisiti di provvisorietà ed di utilizzazione temporanea e contingente.

Pertanto, la temporaneità dell'esigenza che l'opera precaria è destinata a soddisfare è quella (e solamente quella) che non sia suscettibile di incidere in modo permanente e tendenzialmente definitivo sull'assetto e sull'uso del territorio.

Nel caso di specie, il modulo abitativo prefabbricato era stato collocato sopra una piattaforma cementizia, sotto la quale erano stati predisposti gli alloggiamenti per le tubature idriche e gli impianti elettrici; gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari destinati a servire il manufatto erano già stati realizzati.

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Responsabilità di tutti gli imputati. Confermando la sentenza di condanna della Corte d'appello la Suprema Corte ha ribadito che devono essere considerati responsabili non solo la proprietaria committente, ma anche il legale rappresentante della società venditrice e gli operai di quest'ultima.

Quanto alla venditrice, questa non si era limitata alla mera vendita del manufatto, ma si era occupata direttamente della sua posa in opera e della realizzazione degli allacci, destinandovi due operai.

Alla luce di ciò, i Giudici di legittimità hanno ritenuto di qualificare la società venditrice come “costruttore”, attribuendo conseguentemente alla medesima il dovere di controllare preliminarmente la richiesta ed il rilascio delle necessarie e prescritte autorizzazioni.

La natura della responsabilità potrà essere, ha ricordato altresì la Cassazione, dolosa, in caso le opere siano state iniziate nonostante l'accertamento negativo, ovvero colposa, in caso sia mancato l'accertamento.

Quanto agli operai, gli stessi sono stati chiamati a rispondere del reato come concorrenti, in quanto materiali esecutori dei lavori.

Con la loro opera (ovvero rendere reso il manufatto, privo di permessi ed autorizzazioni, oggettivamente stabile e non più provvisorio) hanno apportato un contributo causale rilevante e consapevole nella realizzazione dell'evento.

In conclusione,

appare chiaro come la ratio sottostante alla pronuncia in commento sia quella secondo cui a rispondere di abuso edilizio non è soltanto il proprietario committente ma anche tutti quei soggetti (società venditrice ed operai) che abbiano contribuito causalmente, magari anche solo a titolo di colpa, a conferire una natura di oggettiva stabilità all'opera edilizia costruita in assenza di autorizzazioni e permessi.

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Sentenza
Scarica Corte di Cassazione - sezione penale- 6872 del 14 febbraio 2017
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