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Impugnazione delle delibere condominiali e conteggio dei termini per i condomini che si allontanano dall'assemblea

Cosa succede quando si abbandona la riunione prima della sua fine.
Avv. Alessandro Gallucci 

Se un condòmino partecipa all'assemblea, ma poi - per un qualunque motivo - si allontana prima della fine della riunione, deve essere considerato presente in toto o solo in parte?

La seconda che ha detto, per dirla con la famosa battuta.

La questione ci è stata sottoposta da un nostro lettore che ha scritto:

"Buongiorno, amici di Condominioweb! Vorrei avere un'informazione da voi rispetto a quello che mi è accaduto di recente.

Vi racconto: lo scorso mese ho partecipato all'assemblea del condominio in cui abito; per motivi personali ho dovuto abbandonare la riunione prima della sua fine.

Dopo che mi sono allontanato, mi è stato riferito, l'assemblea ha deliberato la revoca dell'amministratore. Secondo il mio vicino di casa si tratta di un atto illegittimo perché mancavano i quorum deliberativi necessari a decidere in tal senso.

Non ho ancora avuto copia del verbale e vorrei impugnare questa decisione perché, secondo me, l'amministratore non meritava la revoca. Il mio vicino che s'intende un po' di questioni legali, però, mi ha detto che siccome ero presente alla riunione, il termine d'impugnazione per me si conteggia dal giorno dell'assemblea e non da quello della comunicazione del verbale, anzi siccome ero presente l'amministratore non è nemmeno tenuto a comunicarmelo.

È vero?"

Questo il quesito postoci da un nostro lettore; a nostro avviso il condomino esperto di termini d'impugnazione si sbaglia. Vediamo perché.

Condòmino e partecipazione all'assemblea

Partecipazione all'assemblea, comunicazione del verbale e conteggio dei termini d'impugnazione; per dare risposta al quesito che ci è stato posto svilupperemo il nostro ragionamento intorno a questi concetti.

Ogni avente diritto a partecipare all'assemblea (formulazione dubbia introdotta dalla legge n. 220/2012) può farlo personalmente o a mezzo delega. In tale ultimo caso, afferma il primo comma dell'art. 67 disp. att. c.c., la delega deve avere e "se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale".

La delega, è bene ricordarlo, non può mai essere conferita all'amministratore (nemmeno a quello interno, cfr. art. 67, quinto comma, c.c.).

In buona sostanza, il condomino che si presenta alla riunione personalmente o per mezzo di suo rappresentante dev'essere considerato presente e così segnalato dal segretario nel verbale d'assemblea.

Chiaramente se egli ad un certo punto si allontana, tale fatto dovrà essere annotato sul verbale. L'allontanamento non incide sui quorum costitutivi (che devono sussistere al momento iniziale) ma su quelli deliberativi e sui diritti del singolo.

Il motivo? Una persona che si allontana dall'assemblea senza lasciare delega, infatti, è sostanzialmente assente rispetto alle deliberazioni assunte dopo che se n'è andato. Se non c'è, infatti, non è dato capire in che modo avrebbe potuto incidere su quella deliberazione.

Al riguardo, infatti, è utile rammentare che l'art. 1137 c.c., secondo comma, c.c. che disciplina il diritto d'impugnazione, recita:

"Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".

Entro quanto tempo i condomini assenti possono impugnare la delibera?

Assenti rispetto alla deliberazione, quindi siccome in un'assemblea possono essere prese più decisioni il momento decisivo per fotografe la presenza o l'assenza è quello della votazione.

Condòmino presente che si allontana e comunicazione del verbale

Stando così le cose avremo una scissione di posizione:

a) fintanto che il condomino è stato presente, egli non avrebbe diritto alla comunicazione del verbale, salvo diversa indicazione del regolamento condominiale (sebbene sia opportuno comunicare il verbale a tutti, eventualmente consegnandolo a mano ai presenti al termine dell'assemblea).

Ne discende che per le deliberazioni annullabili assunte in sua presenza, se dissenziente o astenuto, avrebbe trenta giorni di tempo da quella data per impugnarle;

b) per le decisioni assembleari assunte successivamente al suo allontanamento, invece, il condomino dev'essere considerato assente. Come tale egli:

  1. ha diritto a ricevere il verbale come ogni altro assente;
  2. il termine d'impugnazione della delibera annullabile assunta in sua assenza, decorrerà dalla data di ricevimento del verbale.

Mancata comunicazione del verbale, nessun riflesso sulla validità della delibera

Se da un lato l'omessa comunicazione del verbale ad un condòmino assente, ovvero presente per parte dell'assemblea ma assente in relazione ad una specifica deliberazione impedisce di cristallizzare eventuali vizi comportanti l'annullabilità della decisione dell'assise (il trascorrere dei trenta giorni comporta decadenza dal diritto d'impugnazione) dall'altro non rappresenta una ragione ex se in grado d'incidere sulla validità del verbale.

Al riguardo è stato affermato che "l'omessa comunicazione del deliberato assembleare al condomino assente (come nel caso in esame) non costituisce un vizio della deliberazione, ma ha come effetto esclusivamente la mancanza della decorrenza del termine per procedere alla impugnazione della delibera medesima per i vizi propri della stessa; la deliberazione non è illegittima perché non comunicata al condomino assente, ma quest'ultimo può impugnarla entro trenta giorni dalla conoscenza della stessa e in assenza della prova della data di tale comunicazione non potrà dichiararsi l'intervenuta decadenza da diritto di impugnare le delibere condominiali da parte del medesimo" (App. Catania 17 febbraio 2020 n. 411).

Comunicazione del verbale dell'assemblea di condominio agli assenti. Entro quanto tempo va inviato? Le modalità di comunicazione.

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