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Videosorveglianza in condominio. Stop alle riprese nelle aree comuni e quelle antistanti l'abitazione

Esclusa la tutela del domicilio se le immagini riguardano spazi non preclusi alla vista degli estranei.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

Il caso Il proprietario di una villetta schiera azionava una pretesa risarcitoria contro il suo vicino: l'attore lamentava di aver subito un «danno morale, inteso in tutte le sue accezioni» per essere stato tratto a giudizio penale a seguito di una querela che il vicino convenuto, appunto, aveva mosso nei suoi confronti.

Un breve focus => Videosorveglianza in condominio. Breve focus.

Tra le varie "accezioni" di danno lamentate, l'attore segnalava altresì il "danno da violazione della privacy" derivante dalla produzione, nel suddetto procedimento penale, delle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza installato dal convenuto nella propria abitazione: le telecamere in questione - contestava l'attore - riprendevano non soltanto la scivola del garage di proprietà esclusiva del convenuto, ma anche l'ingresso e le finestre del bagno e della cucina di proprietà dell'attore medesimo che si affacciano sul muro perimetrale della suddetta rampa di accesso.

Tutto ciò in evidente violazione delle disposizioni poste dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento dell'8 aprile 2010in materia di videosorveglianza nel contesto condominiale.

Sul punto, il convenuto, costituitosi in giudizio, deduceva l'insussistenza della presunta violazione della riservatezza, poiché la preclusione delle riprese audiovisive, di cui al menzionato Provvedimento, riguarda solo lo svolgimento della vita intima nei luoghi di privata dimora, purché esso avvenga in maniera tendenzialmente non visibile ad estranei; tuttavia, dette condizioni non erano rinvenibili nel caso di specie.

Sicurezza e riservatezza: profili penali e civilistici In primo luogo, il Tribunale catanese ha confermato che le telecamere di videosorveglianza collocate dal convenuto sui muri perimetrali della sua villetta inquadrassero anche spazi di esclusiva pertinenza dell'immobile attoreo - circostanza non contestata dal convenuto; ha tuttavia ritenuto di escludere la rilevanza penale della citata condotta, non configurandosi gli estremi del reato di illecite interferenze nella vita privata(art. 615 bis c.p.): ha infatti rammentato come non possano godere della tutela domiciliare - di cui alla citata norma - i comportamenti tenuti in luoghi che, pure di pertinenza dell'abitazione altrui, sono liberamente visibili dall'esterno.

Gli spazi, anche privati, che di fatto però non sono protetti dalla vista degli estranei, sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico (richiamata in motivazione Cass. pen., 21 ottobre 2008, n. 44156).

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Catania, 31 gennaio 2018
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