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Decreto correttivo ascensori. Sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza.

Il Consiglio di Stato approva il decreto correttivo con qualche riserva in merito alla tutela della sicurezza.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Il Consiglio di Stato ha emesso, lo scorso 6 settembre 2016, il parere n. 1852 con il quale approva positivamente lo schema del decreto correttivo del D.P.R. 162/1999 (di attuazione della Dir.

Comunitaria 2014/33/UE) relativo al Regolamento recante norme per l'attuazione della Dir. 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, approvato preliminarmente dalla Camera lo scorso 20 giugno.

Ha espresso parere di legittimità alla decisione del Governo di non intervenire nell'immediato sulla sicurezza, ma ha comunque sollecitato lo stesso a provvedere affinché venga garantita l'incolumità pubblica nell'utilizzo degli impianti ed un livellamento dei requisiti di protezione della salute umana fra vecchi e nuovi ascensori.

Ma andiamo con ordine e facciamo una breve analisi della normativa sull'argomento.

Primo decreto correttivo: nel 2014 la Camera aveva approvato un primo schema di decreto che modificava il D.P.R. 162/1999 (di attuazione della Dir. 2014/33/UE), al fine di chiudere la procedura di infrazione avviata contro l'Italia dalla Commissione Europea, per il non corretto recepimento della Dir. 95/16/CE e per sollecitare il Governo a provvedere, in tempi brevi, all'aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 162/1999 e privi quindi della marcatura europea.

Nel contempo si voleva ripristinare un Organo competente che potesse garantire il rilascio delle abilitazioni necessarie all'esercizio dell'attività di manutenzione di ascensori e montacarichi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza prevista dalla Dir. 2014/33/UE.

La Dir. 2014/33/UE: questa Direttiva, emanata dalla Commissione Europea, prevedeva l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli stessi apparecchi e dunque che gli stessi aspetti tecnici e i requisiti prestazionali dei vari componenti, dovessero adeguarsi e uniformarsi agli standard previsti; lo stesso dicasi per le certificazioni e documentazioni varie rilasciate dai produttori.

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Secondo decreto correttivo: il 20 giugno 2016 viene approvato un secondo schema correttivo del D.P.R. 162/1999 che punta ad innalzare i livelli di sicurezza degli ascensori, sia di quelli installati permanentemente negli edifici, che dei componenti di sicurezza per quelli nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione o dei componenti nuovi o usati importati da un paese terzo.

Viene rimesso in vigore il “certificato di abilitazione” per i manutentori (rilasciato dalle Prefetture dopo una prova teorico-pratica), e vengono responsabilizzati al rispetto della normativa e alla protezione della salute e della sicurezza delle persone anche gli installatori, i verificatori, i produttori i distributori e gli operatori economici.

Viene annullata la norma prevista dal primo decreto correttivo (quello del 2014), che obbligava i verificatori, in occasione della prima verifica periodica sugli ascensori in servizio anteriormente al 1999, di eseguire ulteriori controlli sui requisiti minimi di sicurezza (come indicati nel D.Lgs. 17/2010, di attuazione della Dir. 2006/42/CE relativa alle macchine) con conseguenti aggravi di costi per i proprietari degli impianti.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, il regolamento approvato è apprezzabile per gli obiettivi che si pone a medio e lungo termine, nel rispetto della normativa europea:

  • controllo e miglioramento del mercato;
  • accrescimento della credibilità del marchio CE;
  • abbattimento del rischio di vendita;
  • messa in servizio di ascensori e componenti non conformi alla sicurezza;
  • tutela della salute e dell'incolumità sia dei consumatori che dei verificatori e manutentori;
  • miglioramento della competitività delle imprese e degli organismi notificati che rispettano gli obblighi normativi.

In merito alla decisione del Governo di non intervenire sulla sicurezza degli ascensori in servizio ed installati anteriormente al 1999, il Consiglio di Stato dichiara tale scelta legittima in quanto “

la materia è disciplinata non dalla Direttiva cui si dà attuazione con il regolamento in esame, ma con la Racc. 95/216/CE - sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti - che è atto non vincolante”.

Tale Raccomandazione, infatti, invita tutti i Paesi membri che non prevedano un'adeguata legislazione, a predisporre una serie di disposizioni e misure supplementari che:

  • assicurino una manutenzione soddisfacente del parco ascensori esistente;
  • migliorino la sicurezza del suddetto parco basandosi sui principi riportati nell'allegato alla Raccomandazione (in riferimento anche alle norme europee EN 81-1 e EN 81-2).

Nel contempo, però, il Consiglio di Stato invita comunque a prevedere una serie di misure urgenti che possano garantire la massima sicurezza per la collettività.

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