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RENATO 68

Sicurezza Ascensori D.L. n. 81 del 09/04/2008 Obblighi

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Buonasera, da parte della societa' di manutenzione ascensore ci viene segnalato una serie di adeguamenti:

 

- sostituzione quadro elettrico di manovra (vetusto)

- cavi flessibili cabina con quadro, linee elettriche fisse vano corsa

- bottoneria cabina serie... modello....

- bottoneria di piano serie....

- bottoneria di piano terra

- sos lift (Telesoccorso)

- cassetta portadocumenti

- contratto di noleggio linea telefonica

 

Tengo a precisare che, invece, il verbale, in se' (Rilasciato da una societa' preposta per i controlli periodici), non contiene nulla di anormale per quanti riguarda l'impianto, il quale sembra regolare e perfettamente funzionante.

Nelle prescrizioni ( In fondo pagina) " Si raccomanda la sostituzione del quadro elettrico di manovra (vetusto)" e "Installare cassetta porta documenti nel locale centralina"

 

Nel D.L. n. 81 del 09 aprile 2008 non e' semplice capire quali sono gli obblighi e le scadenze per, eventualmente, mettere a norma l'impianto.

Grazie

e' un po difficile visto che il dlgs 81/08 riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro e non la sicurezza degli ascensori (intesi come "impianti ")ovvero il dlgs 81/08 trova applicazione anche nel settore ascensoristico ma non inteso come "impianto ascensore "ma come "ascensore luogo di lavoro "

 

 

 

normativa ascensori

 

 

dpr 162/99 modificato dal dpr 214/10

 

 

poi ci sarebbero le varie norme tecniche

 

en 81.1 ,en 81.2 ,en 81.28,en 81.80, en 10411,en13015 etc etc

Verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR.162/99 (come modificato dal DPR 214/10) e Analisi di rischio DM 108/2009

 

Le disposizioni del DPR 162/99 (come modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010) si applicano a tutti gli scensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale, con corsa non inferiore a 2 m come definiti nel citato DPR, con le seguenti esclusioni:

- ascensori da cantiere

- impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone

- ascensori specificatamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico

- ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro

- ascensori al servizio di pozzi miniera

- elevatori di scenotecnica

- ascensori installati in mezzi di trasporto

- treni a cremagliera

- scale mobili e i marciapiedi mobili

 

------Quando devono svolgersi le operazioni di verifica straordinaria?

 

Le verifiche straordinarie sono necessaire a seguito di:

- esito negativo della verifica periodica precedente e conseguente rimozione delle cause che l’hanno determinata;

- incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;

- modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, come riportato all’articolo 2, comma 1 lettera d) del DPR 162/99;

- per la successiva messa in servizio dell’ascensore è necessario che la verifica straordinaria abbia dato esito positivo

------------------------------------------------------------------------------

 

Per quanto sembra di capire se il "Verbale di verifica periodica" (ogni due anni) non da esito negativo ai controlli e non blocca l'impianto per cause gravi di pericolo; non c'e' nessuna urgenza (o scadenza) per effettuare le modifiche o migliorie soltanto "consigliate" e scritte sul verbale come " raccomandazione". Quindi, nel nostro caso, quella definizione: ..." si raccomanda la sostituzione del quadro elettrico di manovra (vetusto)" NON pare abbia carattere di urgenza e/o scadenza.

Consigli ? (Grazie)

Bisognerebbe capacitarsi sul posto, ma se l'ingegnere segnala la vetustà, allora al 99% è da sostituire.

E'una valutazione che certamente tiene conto sia dello stato delle cose (usurate) e dei possibili disservizi scaturenti da questa condizione oltre alla più o meno certa reperibilità delle parti di ricambio (aspetto quest'ultimo, su cui la ditta potrebbe chiarirvi).

La ditta, naturalmente con opera di manutenzione e che ben conoscerà l'impianto, forse avrà già dato luogo ad una forma predittiva, ovvero ad un preventivo.

Sulle prescrizioni non posso essere generico, ovviamente ci sono dei distinguo come quello che è il tuo caso e và da se che fin tanto l'ascensore funziona...

dipende da voi capire il dazio di quale natura dovrà essere: tribolare e fare le scale magari con pacchi ed altro, oppure mettere mano al portafogli e affrontare la problematica.

Per ora l'ingegnere vi ha informato, dipende dalla ditta fare quell'opera di maggiore informazione che vi metta nella condizione di capacitarvi e dar luogo ad eventuali scelte.

Spero di essere stato utile.

Un saluto.

ROI

...."ovviamente ci sono dei distinguo come quello che è il tuo caso e và da se che fin tanto l'ascensore funziona..."

 

Il punto e' proprio questo; oltre al motivo, altrettanto valido, che siamo in" tempo di crisi". In assemblea "non passa" una delibera che non ha "obbligo di legge" oppure scadenza fissa e inderogabile oppure rischi di blocco per impianto fuori norma, ecc. E' evidente che in condominio esistano delle priorita' a cui non ci si puo' sottrarre. Quindi tutto cio' che non e' "obbligatorio" diventa meno urgente.

 

Dove sta scritto nel - DPR 162/99 (come modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010) - che il quadro elettrico di manovra, poiche' vetusto, debba essere sostituito d'obbligo entro una certa data.... pena il blocco dell'impianto?

 

Di conseguenza fintanto che il "Verbale di verifica periodica" non pone una condizione di inderogabilita' tassativa con scadenza fissa e citando l'art. del D.L. a cui fa riferimento tale obbligo.....

 

Grazie

Verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR.162/99 (come modificato dal DPR 214/10) e Analisi di rischio DM 108/2009

 

Le disposizioni del DPR 162/99 (come modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010) si applicano a tutti gli scensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale, con corsa non inferiore a 2 m come definiti nel citato DPR, con le seguenti esclusioni:

- ascensori da cantiere

- impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone

- ascensori specificatamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico

- ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro

- ascensori al servizio di pozzi miniera

- elevatori di scenotecnica

- ascensori installati in mezzi di trasporto

- treni a cremagliera

- scale mobili e i marciapiedi mobili

 

------Quando devono svolgersi le operazioni di verifica straordinaria?

 

Le verifiche straordinarie sono necessaire a seguito di:

- esito negativo della verifica periodica precedente e conseguente rimozione delle cause che l’hanno determinata;

- incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;

- modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, come riportato all’articolo 2, comma 1 lettera d) del DPR 162/99;

- per la successiva messa in servizio dell’ascensore è necessario che la verifica straordinaria abbia dato esito positivo

------------------------------------------------------------------------------

 

Per quanto sembra di capire se il "Verbale di verifica periodica" (ogni due anni) non da esito negativo ai controlli e non blocca l'impianto per cause gravi di pericolo; non c'e' nessuna urgenza (o scadenza) per effettuare le modifiche o migliorie soltanto "consigliate" e scritte sul verbale come " raccomandazione". Quindi, nel nostro caso, quella definizione: ..." si raccomanda la sostituzione del quadro elettrico di manovra (vetusto)" NON pare abbia carattere di urgenza e/o scadenza.

Consigli ? (Grazie)

giusto per maggiore informazione in realta' il fantomatico dm 108/2009 ufficialmente non esiste (nome erroneamente attribuito forse dalla stampa)il riferimento giusto e'

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 23 luglio 2009

Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE. (09A09824).

Gentile Renato68

hai ragione e comprendo, ma dal momento che hai conoscenza del DPR, potrai verificare nello stesso che c'è un passo ove il mantenimento al funzionamento dell'ascensore diverrà fatto discrezionale della ditta per di più coadiuvato dal verbale e da quanto potrete verificare in sito.

L'evidenza saranno i possibili fermi che potrebbero aumentare e questo significa anche un esborso per ogni richiesta di intervento che potrebbe essere anche vano.

Credo che proprio nel codice civile si esalta il buon senso...

Un saluto

ROI

Ciò che dite in merito alla obbligatorietà ed urgenza ad eseguire le prescrizioni dell'Organo di controllo ascensore non è propriamente corretto.

Dal momento in cui il verbale di verifica, nonostante il parere positivo a tenere l'impianto in servizio, ti individua e indica che il quadro di manovra è vetusto, di migliorare la precisione di fermata e livellamento di cabina ai piani, vuol dire che sarai responsabile, fine a che non avrai provveduto, di eventuali infortuni, incidenti alle persone che dovessero verificarsi in seguito al gradino che si forma, anche se nella norma, e che tu sei stato informato sia dall'Organo di controllo che dalla ditta Ascensoristica.

Infatti il verbale dice " L'attività di verifica ha condotto al seguente esito: POSITIVO, l'impianto può essere mantenuto in esercizio. Il proprietario deve ottemperare alla risoluzione dei rilievi emersi nel minor tempo possibile.".

Se ti va bene, ok. e se dovesse verificarsi incidente, specialmente dove ci sono anziani, secondo voi chi è il responsabile?

L'amministratore ha l'obbligo di portare a conoscenza l'assemblea delle eventuali prescrizioni e delle proposte pervenute così da rendere responsabili i condomini delle loro decisioni.

Spero di essere stato chiaro. Saluti.

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