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Sgombero di occupazione abusiva, attenzione ai minori

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha di recente emesso una nota perchè l'attività di sgombero di occupazione abusiva sia condotta nel rispetto dei diritti dei minori.
Avv. Valentina Papanice 

Sgombero, occupazioni abusive e minori, le norme

Una delle tematiche di maggiore attualità è quella dello sgombero di immobili da occupazioni abusive; problema a cui si è cercato di dare soluzione con le norme che stiamo per vedere, a quanto pare ad oggi con risultati non soddisfacenti.

La questione è resa complessa dalla compresenza di vari elementi coinvolti: ad es., l'emergenza abitativa, la tutela del diritto di proprietà, l'ordine pubblico, l'aspetto sanitario e, per quanto riguarda il presente articolo, la tutela delle esigenze dei minori.

L'art. 11 del D.L. n. 14/2017 (convertito in L. n. 48/2017) attribuisce al prefetto (nell'esercizio delle funzioni indicate dall'art. 13, L. n. 121/1981) i compiti di emanare disposizioni, nell'attuazione di provvedimenti giudiziali riguardanti l'occupazione arbitraria di immobili, volte a prevenire turbative per l'ordine e la sicurezza.

La norma stabilisce che le disposizioni del prefetto devono, sempre assicurando "la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociali", tenere conto "della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali".

L'art. 5 del D.L. n. 47/2014, poi, prevede al comma 1 che chi occupa abusivamente un immobile non può chiedere la residenza nè l'allaccio dell'immobile alla fornitura di servizi pubblici; a tal fine, nella richiesta di allaccio è necessario fornire la documentazione relativa alla proprietà ed alla regolarità del possesso o della detenzione dell'immobile.

Il successivo co.1-bis stabilisce che chi occupa abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non può partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi nei cinque anni successivi.

Infine, il co.1-quater (introdotto dal D.L. n. 14/2017) stabilisce che il sindaco, in presenza di persone minori o comunque di soggetti meritevoli di tutela, può emettere disposizioni in deroga ai commi 1 e 1-bis, "a tutela delle condizioni igienico-sanitarie".

Ecco perché lo stato di necessità indotto dalla carenza di una casa non legittima mai l'occupazione abusiva di alloggi pubblici

Circolare del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2018

Il Ministero dell'Interno ha emesso varie circolari in proposito (del 18 luglio 2017, 1 settembre 2017, 1 settembre 2018).

Per quanto qui interessa, con la circolare del 1 settembre 2017 si poneva in risalto la "tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale" come "condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero".

Successivamente, con la circolare del settembre 2018, il Ministero riferisce delle recenti sentenze che hanno condannato il Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni prodotti ai proprietari di immobili occupati abusivamente per non avere eseguito le citate norme; inoltre, la circolare riferisce del fatto che mentre in molte realtà urbane si sono ottenuti buoni risultati con riferimento alla prevenzione, meno soddisfacente è stato l'intervento in relazione alle situazioni pregresse.

Per tale motivo la circolare raccomanda la massima celerità nell'istruttoria preventiva allo sgombero; con riferimento poi alla "la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociali" (di cui all'art.11 cit.), il Ministero invita i prefetti all'acquisizione di tutte le informazioni utili tra cui quelle in relazione all'immobile, al suo stato e agli abitanti; quelle relative agli abitanti sono certamente le più difficoltose; a tal riguardo, l'unica via è, si afferma, quella del censimento, che deve essere finalizzato "alla possibile identificazione degli occupanti e della composizione dei nuclei familiari, con particolare riguardo alla presenza all'interno degli stessi di minori o altre persone in condizioni di fragilità, oltre alla verifica della situazione reddituale e della condizione di regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale."

E solo se all'esito delle dette verifiche si dovesse ritenere con fondato motivo che i soggetti posti "in situazione di fragilità" non possano altrimenti soddisfare "le prioritarie esigenze conseguenti alla loro condizione", servizi sociali e comuni dovranno intervenire con "specifici interventi".

Prosegue la circolare prevedendo che per tutti gli altri occupanti non rientranti in situazioni di fragilità, sarà sufficiente l'assunzione di "forme più generali di assistenza" (quali strutture provvisorie di accoglienza "ove poter collocare gli occupanti per il tempo strettamente necessario all'individuazione da parte loro di soluzioni alloggiative alternative").

Espressioni che secondo il Garante per l'Infanzia, come si deduce dalla circolare in proseguo, sembrano non escludere che stessi nuclei familiari, anche con minori, possano essere separati.

La circolare dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del 10 settembre 2018

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (istituita con la L. n. 12/2011) ha emesso in proposito una circolare contenente una serie di raccomandazioni.

La circolare premette in materia il riferimento ad alcune norme della Convenzione di New York dei diritti dell'infanzia del 1989 (ratificata dall'Italia nel 1991); in particolare, il riferimento è agli artt.: 9 sul diritto all'unità familiare; 24, sul diritto alla salute; 28 e 29, sul diritto all'educazione, e 26, sul diritto alla sicurezza sociale.

Nell'atto, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza raccomanda il rispetto dei diritti dei minori nelle procedure di sgombero; in particolare, si raccomanda il rispetto dell'esigenza di unità familiare, alla "sicurezza sociale legata ad un'abitazione alternativa adeguata, adeguate condizioni di salute, nonchè il loro interesse alla continuità scolastica".

Viene inoltre raccomandato che l'esecuzione degli sgomberi avvenga con modalità che rispettino la presenza di minori, tramite personale all'uopo formato; infine, che l'intervento avvenga con la concertazione con gli altri soggetti istituzionali e la previa individuazione della soluzione abitativa alternativa.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_sgombero_immobili_1_sett._2017.pdf

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_2018_0059445.pdf

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/sgomberi-occupazione-arbitraria-immobili.pdf

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