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Le modalità di invio dei dati per gli interventi edilizi. Un rapido vademecum per gli amministratori di condominio

Riqualificazione energetica su parti comuni. Le modalità tecniche dell'invio delle comunicazioni.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Come da chiarimenti espressi dall'Agenzia Dell'Entrate del 9 Dicembre 2016 per la trasmissione dei dati delle spese edilizie, sappiamo che nel condominio con condòmini fino a otto, l'amministratore è tenuto a comunicare i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Se, invece, i condòmini del cd "condominio minimo" non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

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Premesso ciò, l'Agenzia dell'Entrate con il provvedimento del 27 gennaio 2017 (prot. 19969/2017) ha previsto le modalità tecniche dell'invio delle comunicazioni.

LE MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Soggetti obbligati alla trasmissione

Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Oggetto della trasmissione

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori devono comunicare la tipologia e l'importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell'ambito di ciascuna unità immobiliare

Modalità di trasmissione

Gli amministratori devono effettuare le comunicazioni previste utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

L'ausilio degli intermediari

Per la trasmissione dei dati, gli amministratori possono avvalersi, degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli "responsabili o incaricati del trattamento dei dati" ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tipologie di comunicazioni

Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

Termini delle trasmissioni delle comunicazioni

A. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

B. Nel caso di scarto dell'intero filecontenente le comunicazioni, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine; ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

C. Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine; ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

D. Nei casi diversi da quelli indicati nei punti "B" e "C", la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto "A" deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.

E. L'annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto "A" è effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.

Trattamento dei dati

I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i predetti termini sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate. I dati e le notizie, trasmessi nell'osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d'imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

La ricevuta

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.

Un nuovo adempimento obbligatorio per gli amministratori di condominio

Ed ancora con comunicato stampa del 31 gennaio 2017, l'Agenzia dell'Entrate ha precisato che è disponibile sul proprio sito l'applicazione gratuita con la quale i condomìni dovranno trasmettere, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, la cessione del credito dei condòmini ai fornitori.

Con tale ultimo chiarimento, inoltre, l'Agenzia dell'Entrate ha ulteriormente precisato che:

- Il condominio deve trasmettere l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

- Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la legge di bilancio 2017 ha, invece, previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici. Le modalità attuative e i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione.

Confedilizia ha manifestato preoccupazione in quanto molti amministratori di condominio hanno il timore di non riuscire a rispettare la scadenza per il poco tempo a disposizione.

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