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Redazione e raccolta della documentazione inerente il regolamento condominiale. I “consigli” del Garante della privacy

Il trattamento dei dati personali nel condominio. Il Garante per la protezione dei dati personali fa il punto.
Redazione Condominioweb.com 

Oggi l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha presentato la Relazione sull'attività svolta nel 2016 e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.

La Relazione, (vedi allegato) oltre a tracciare un bilancio generale delle attività svolte (vedi link), delle diverse prospettive di azione verso le quali l'Autorità intende muoversi, ha anche individuato gli obiettivo per assicurare una sempre più efficace protezione dei dati personali.

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Durante l'anno 2016 il Garante ha anche affrontato problematiche di natura condominiale. Infatti, la casistica è sempre piuttosto cospicua.

Di particolare interesse, si evidenzia nella relazione, un caso che ha avuto origine dall'acquisto di un'unità immobiliare sita in un condominio e dall'avvenuto conferimento nello stesso contratto di compravendita, da parte dell'acquirente, di una specifica procura al venditore-costruttore ad apportare successive modifiche al regolamento condominiale.

Per comodità riportiamo lo sralcio della relazione.

"A seguito di un'intervenuta modifica dello stesso ad opera dell'impresa costruttrice, l'amministratore del condominio ha distribuito in sede assembleare a tutti i condomini una copia del nuovo regolamento condominiale che in allegato riportava, tra gli altri documenti, anche copia autentica dell'atto di acquisto sottoscritto a suo tempo dal segnalante (nonché quelli di altri condomini-acquirenti).

L'avvenuta allegazione al nuovo regolamento dell'originario atto di acquisto dell'immobile in forma integrale ha costituito il motivo da cui ha avuto origine la segnalazione, stante le aspettative di riservatezza avanzate dal segnalante in ordine ai dati personali (quali ad es., il prezzo pattuito per la vendita e la relativa descrizione delle modalità, dei tempi e degli strumenti di pagamento, ecc.) contenuti nell'atto di compravendita e resi noti all'intera compagine condominiale."

"Al riguardo, il Garante, ha ritenuto opportuno formulare alcune richieste di parere nei confronti dell'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci) e del Consiglio nazionale del notariato (Cnn) e svolgere così i necessari approfondimenti in ordine al tema.

L'Autorità ha constatato la novità del quesito, ed ha chiarito in termini generali quali possano essere gli atti, nonché la forma degli stessi (quindi anche quella non integrale), da allegare al regolamento condominiale e suscettibili di condivisione nel relativo contesto.

Prendendo atto delle indicazioni fornite nei pareri resi, il Garante ha colto l'occasione per sensibilizzare i professionisti in questione (notai ed amministratori di condominio) a prestare particolare attenzione alle fasi della redazione e della raccolta della documentazione inerente il regolamento condominiale destinata a circolare all'interno della stessa compagine, invitandoli, per il tramite degli organi e delle associazioni che li rappresentano, a valutare l'opportunità di formulare una specifica richiesta di copia parziale o di estratto dell'atto di compravendita da allegare al (nuovo) regolamento nel caso in cui la procura ad apportare modifiche a quest'ultimo sia stata conferita al costruttore-venditore nell'originario atto di acquisto rogitato presso altro notaio e si riveli di per sé "strutturalmente autosufficiente" (cfr. artt. 51, n. 3, l. 16 febbraio 1913, n. 89 e 2714 e 2718 c.c.), o comunque ad adottare altre opportune cautele (valutando, con riguardo al ruolo degli amministratori, ad esempio, la possibilità di fornire alla compagine condominiale il regolamento nella forma del solo articolato, ossia privo della documentazione attestante le procure rese dai condomini), affinché gli adempimenti posti dalla legge in capo ai menzionati professionisti possano essere eseguiti, ove possibile, nella piena osservanza di quanto previsto dal principio generale di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. d) del Codice."

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