Rischia una condanna penale il conduttore che si lascia prendere dalla tentazione di portare con sé, al momento del rilascio dell'immobile locato, un bene ivi rinvenuto all'inizio del rapporto giuridico.
Il principio. C'è poco da fare: anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire il principio di diritto rammentato dalla pronuncia di merito emessa dal Tribunale di Genova, sentenza n. 3938/2016, secondo cui integra il reato di appropriazione indebita la condotta del conduttore di un appartamento che asporti dall'immobile oggetto di locazione i relativi arredi senza che, ai fini della sussistenza dell'illecito, sia necessaria la formale richiesta di restituzione da parte del locatore ma essendo sufficiente che a detti beni sia stata data dall'agente una diversa destinazione rispetto a quella originaria.
La vicenda. Tutto nasceva dalla diatriba tra il locatore ed il conduttore allorquando quest'ultimo doveva riconsegnare l'immobile al termine del contratto di locazione.
Contestualmente a tale negozio, era stato stipulato un contratto di comodato ad uso gratuito afferente ai beni mobili ivi esistenti.
Il problema derivava dal mancato rinvenimento nell'appartamento di un armadio esistente nell'immobile all'epoca dell'inizio del rapporto.
Secondo quanto dichiarato dal locatore, l'imputato aveva preso in uso la di lui abitazione, che era provvista anche di alcuni mobili.
Risultava, altresì, che l'uomo non viveva in loco: le stesse testimonianze riferivano di averlo visto frequentare occasionalmente l'abitazione che, in realtà, era stata affidata a due donne, una delle quali risultava essere la di lui compagna.
Continua [...]