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Incendio della canna fumaria derivante dall'errata costruzione del comignolo. Profili di responsabilità

In caso di incendio alla canna fumaria, chi paga i danni?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. I proprietari di un'unità immobiliare citano in giudizio i proprietari dell'unita immobiliare adiacente chiedendo il risarcimento dei danni causati in occasione dell'incendio della canna fumaria di loro proprietà.

I convenuti, proprietari dell'edificio ove è collocata la canna fumaria incendiatasi, negano la loro responsabilità sostenendo che l'incendio è stato causato a causa dei vizi di costruzione del comignolo, chiedendo di essere garantiti dalla compagnia assicurativa chiamata in causa e provvedendo, inoltre, alla chiamata in causa dell'impresa esecutrice dei lavori per l'accertamento della sua esclusiva responsabilità dell'accaduto.

La sentenza. Il tribunale di Modena ha accolto le richieste dei proprietari dell'immobile che hanno subito danni, effettuando alcune precisazioni in merito alla responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. gravante sui convenuti (Tribunale di Modena, I sez. civ., 10.4.2018 n. 648).

In prima battuta il provvedimento ha osservato che l'articolo 2053 del codice civile pone a carico del proprietario le responsabilità che discendono a fronte della rovina dell'edificio salvo che provi che questa non è dovuta a vizio di costruzione o a difetto di manutenzione.

Incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione. Risarcimento danni

Muovendo da tale presupposto, poi, la sentenza del tribunale emiliano ha condiviso l'esito dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio che, a sua volta, ribadisce quanto già accertato, prima dell'instaurazione del giudizio, in sede di accertamento tecnico preventivo.

L'ausiliario del giudice, infatti, ha confermato che l'incendio del comignolo è stato la causa degli ingenti danni sopportati dall'immobile di proprietà degli attori, puntualizzando un aspetto di assoluta rilevanza e cioè quello che la causa di tale evento è riconducibile nell'errata costruzione del manufatto lasciando dedurre che la responsabilità dell'incendio è addebitabile alla mancata corretta realizzazione del manufatto da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, nel caso di specie, terza chiamata in causa dai convenuti.

Il giudicante si riporta a principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "La responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio sussiste, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, e può essere esclusa solo ove il proprietario fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Benchè la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero del proprietario dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Tale esimente, che, in quanto comune ad ogni forma di responsabilità assume portata generale, si pone sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053, potendo configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale, come ad esempio un fenomeno che, scatenando in modo improvviso ed impetuoso le forze distruttive della natura, assuma proporzioni così immani e sconvolgenti da travolgere ogni baluardo posto a salvaguardia di uomini e cose" (Cass. civ. Sez. III, 14-10-2005, n. 19974).

Nel corso del giudizio tanto la documentazione prodotta quanto le prove orali assunte non hanno fornito la prova in negativo dell'assenza del difetto di costruzione né del caso fortuito quale evento esterno imprevedibile ed inevitabile che esonera il proprietario dalla responsabilità ex art. 2053 c.c.

Incendio causato dal cattivo isolamento della canna fumaria. Responsabilità

Tuttavia, sempre in sede di consulenza tecnica d'ufficio, è stato inequivocabilmente accertato che le cause dell'incendio sono invece addebitabili all'errata costruzione del comignolo e non imputabili, quindi, ai proprietari della canna fumaria (convenuti) bensì all'impresa esecutrice dei lavori.

Alla luce di tali valutazioni il Tribunale di Modena ha condannato la compagnia assicurativa chiamata in causa dai convenuti al risarcimento dei danni sopportati dagli attori stabilendo che l'impresa esecutrice dei lavori, responsabile dell'errata costruzione del comignolo, dovrà a sua volta restituire alla compagnia assicurativa la somma che la stessa dovrà corrispondere ai convenuti a titolo di risarcimento dei danni materiali sopportati dagli attori e delle spese processuali sostenute.

Sentenza
Scarica Tribunale di Modena, I sez. civ., 10.4.2018 n. 648
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