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E se nel mio condominio tutelato (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non si può posare un cappotto? Posso fare lavori trainati?

Secondo l'Agenzia delle Entrate non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti”.
Redazione Condominioweb 

Mettiamo il caso che un contribuente condomino sia proprietario di un appartamento facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) che non permette di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, intervento "trainante" previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per poter fruire del c.d. "Superbonus".

Condominio tutelato, impossibilità della posa di un cappotto e lavori trainati: il problema

E se il condomino volesse fare nel predetto appartamento e sulle relative pertinenze, interventi rientranti tra quelli previsti "trainati" che porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove quanto meno, il conseguimento della classe energetica più alta? (rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013, sostituzione dei serramenti, installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico, l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli).

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 341/2022

Secondo l'Agenzia delle Entrate (come chiarito nelle circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020), se - per effetto dei vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali - non è possibile effettuare neanche uno degli interventi "trainanti", il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi "trainati" quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione, tuttavia, che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell'intero edificio oppure, ove non possibile, in quanto l'edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall'A.P.E. di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto degli interventi "trainati" e l'asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (circolare n. 30/E del 2020 - risposta 3.1.6).

Per effetto del richiamo espresso ai soli interventi "trainati" di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 non potranno accedere al Superbonus i seguenti interventi descritti: l'installazione dell'impianto solare termico e fotovoltaico; l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli.

L'Agenzia delle Entrate ha, infine ricordato che sulle spese sostenute, è possibile lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Scarica Risposta Agenzia Entrate n. 341 del 23 giugno 2022
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