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Decreto Salva Casa: novità per le VEPA (vetrate panoramiche amovibili)

Il nuovo provvedimento ha ampliato il perimetro di utilizzo delle VEPA
Redazione Condominioweb 

La Legge 142/2022 di conversione del Decreto Legge 115/2022 ha introdotto una norma (articolo 33 quater) che liberalizza sotto il profilo edilizio l'installazione delle vetrate panoramiche cd. VEPA su balconi e logge.

La norma - in vigore dal 22 settembre 2022 - ha integrato l'art. 6 del Dpr 380/2001 Testo Unico Edilizia in tema di attività edilizia libera, consentendo così di eseguire senza alcun titolo abilitativo le vetrate panoramiche.

La disposizione ha riguardato le sole vetrate installate su "balconi aggettanti dal corpo dell'edificio" e su "logge rientranti all'interno dell'edificio".

Secondo il regolamento edilizio - tipo, richiamato proprio dall'art. 6 lettera b-bis) dpr 380/2001, il balcone è l'"elemento edilizio praticabile ed aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni" mentre la loggia è l'"elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni".

La situazione è ulteriormente cambiata con il Decreto 69/2024 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio). noto come "Decreto salva casa", entrato in il 30 maggio 2024.

Il suddetto provvedimento riporta come titolo "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" e apporta diverse modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il Decreto - che ha introdotto delle facilitazioni per sanare piccoli abusi edilizi e difformità, aiutando anche i cambi di destinazione d'uso senza opere - espressamente include tra gli interventi in edilizia libera le vetrate VEPA (vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti) anche per i porticati rientranti all'interno dell'edificio, modificando ancora l'art. 6 del Dpr 380/2001 Testo Unico Edilizia in tema di attività edilizia libera.

Naturalmente anche la chiusura di porticati con le VEPA è soggetta alle seguenti condizioni riportate nell'art. 6, comma 1, lett. b-bis) del Dpr 380/2001:

  • assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
  • non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici che possano generare nuova volumetria;
  • non comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • favorire una naturale micro-aerazione dei vani interni domestici;
  • avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

L'installazione delle VEPA, come previsto espressamente dall'art. 6 del TUE, resta comunque soggetta al rispetto delle:

  • prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
  • normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché quelle in materia di vincoli culturali e paesaggistici (D.lgs. 42/2004).

In ogni caso si devono tenere in considerazione quelle clausole di natura contrattuale del regolamento che potrebbero vietare l'installazione di tali manufatti e comunque si deve valutare la possibile lesione del decoro.

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