Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il rilascio della c.d. concessione in sanatoria estingue anche i reati antisismici?

Ecco cosa comporta costruire un immobile in violazione delle norme antisismiche.
Avv. Mauro Blonda 

Cosa accade quando la violazione edilizia è stata compiuta in una zona antisismica.

Un abuso, due violazioni. L'abusiva realizzazione o modifica di un'opera edilizia costituisce una violazione sanzionata non solo dal punto di vista amministrativo ma anche da quello penale.

Ma non solo: è ben possibile che con un unico abuso si violino contemporaneamente più norme penali: è il tipico caso del cd. concorso formale di reati, verificabile appunto quando con una sola azione od omissione si violino più (e diverse tra loro) norme di legge.

Ciò accade ad esempio quando la violazione edilizia è stata compiuta in zona antisismica.

Ed infatti in alcune parti del nostro territorio la materia edilizia è disciplinata sia dalle consuete regole elencate nella Parte I del D.P.R. 380/2001, ovvero il T.U. dell'Edilizia (la parte cioè dedicata alle regole generali dettate per la materia edificatoria ed alle relative sanzioni in caso di loro inosservanza), sia da talune ulteriori norme, specifiche per determinate situazioni: tra esse vi sono proprio quelle indicate dagli artt. 83 e seguenti dello stesso T.U.

Edilizia, che dispongono per l'appunto i "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

Le norme antisismiche e la loro violazione. Le disposizioni dettate da tali articoli sono mirate a preservare la pubblica incolumità dal rischio connesso ad opere edilizie realizzate senza tenere conto della particolare zona (appunto sismica) in cui vengono compiute.

L'incolumità pubblica e la sua protezione da scriteriati interventi edilizi: è questo, dunque, il bene giuridico tutelato da tali norme le quali, così come le sanzioni derivanti dalla loro inosservanza, si sommano a quelle scaturenti dalla violazione delle regole generali in materia edilizia (su tutte: quelle dettate dall'art. 44 D.P.R. 380/2001) perché queste ultime, invece, mirano a tutelare un bene giuridico diverso, costituito dal meno grave obiettivo di rendere uniforme l'assetto urbanistico locale, evitando che l'edificazione altrimenti selvaggia deturpi l'armonia paesaggistica.

Questa diversità di interessi, di beni giuridici (tutelati), giustifica quindi la coesistenza di diverse sanzioni per un medesimo fatto-reato, sanzioni che, pertanto, possono avere esiti anche diversi e scollegati tra loro.

La sanatoria edilizia estingue anche i reati derivanti dalla violazione delle norme anti-sismiche? La Cassazione ha risposto recentemente in maniera assolutamente chiara e netta, con un bel no, a questa domanda: con una pronuncia dello scorso 13 ottobre, infatti, i Giudici di Legittimità hanno ricordato come "il rilascio della concessione in sanatoria determina l'estinzione dei soli reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non riguarda gli altri reati concernenti aspetti delle costruzioni aventi una oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 42550 del 13/10/2014).

I giudici di Piazza Cavour, ricordando altre concordi loro stesse precedenti pronunce su tale tema, hanno quindi confermato quanto sin qui chiarito e cioè la sovrapponibilità delle norme antisismiche a quelle generali in materia edilizia, ragion per cui l'eventuale "rilascio della concessione edilizia in sanatoria si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio: tale causa estintiva, invece, non si applica agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni, aventi un'oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come, in particolare, i reati relativi a violazioni delle norme in materia di costruzioni in zona sismica" (Cas. Pen., Sez. III, sent. n. 21978 del 12/05/2005).

L'abuso può restare impunito: la violazione delle norme antisismiche no. Ove si intervenga su un immobile (o se ne realizzi addirittura uno ex novo) in zona riconosciuta e dichiarata sismica, bisognerà quindi rispettare non solo le norme del T.U.

Edilizia poste a tutela dell'assetto urbanistico locale ma anche quelle dettate per salvaguardare la pubblica incolumità, prevedendo particolari accorgimenti tecnico-procedurali per rendere gli edifici a prova di terremoto.

In caso contrario, ove si commetta un abuso, la successiva eventuale concessione in sanatoria estinguerà il solo reato edilizio ma non salverà certo dalla condanna (e dalla relativa pena) per la violazione delle norme anti-sismiche alle quali "non è applicabile la disciplina relativa alla richiesta di sanatoria ex art. 45 D.P.R. 380/2001" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 42550 del 13/10/2014).

Potrà restare impunito, quindi, l'abuso edilizio in quanto tale, ma non certo la più grave inosservanza delle norme antisismiche. Non si dovrà quindi attendere un terremoto a gettar giù quello che si è costruito senza criterio: ci penseranno i Giudici ad anticipare, con evidenti meno pericoli, i possibili effetti di un purtroppo probabile sisma.

Sentenza
Scarica Cassazione Penale, . n. 42550 del 13/10/2014
  1. in evidenza

Dello stesso argomento