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Condannato il commerciante per aver installato un condizionatore d'aria troppo rumoroso.

Condannato il commerciante per aver installato un condizionatore d'aria troppo rumoroso.
Avv. Raffaele Trisciuzzi 

Ancora una volta la Cassazione ribadisce il principio secondo il quale anche il rumore derivante da condizionatori o impianti simili, può determinare la configurazione del reato a tutela del riposo e della quiete del condominio

La Cassazione con sentenza. n.28874 dell'8 luglio 2013 rimarca la "linea dura" nei confronti dei disturbatori delle "occupazione e del riposo delle persone", mediante "rumori", in questo caso prodotti da un impianto di condizionamento industriale di un centro commerciale.

Occorre richiamare brevemente la norma, al fine di definirne il più possibile l'alveo della sua applicabilità.

La norma

L'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" recita: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.

Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Costituisce affermazione giurisprudenziale consolidata quella per cui il bene giuridico tutelato dalla norma si identifica con il turbamento dell'ordine pubblico, sotto lo specifico profilo della tranquillità e quiete delle persone, intese sia come collettività che come singoli.

È necessario il superamento della soglia di "normale tollerabilità".

Ai fini della realizzazione del reato, sono sufficienti emissioni sonore riferibili al comportamento di un soggetto, identificabili nei mezzi tassativamente indicati - rumori, schiamazzi, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche e strepiti di animali -, tutti però attinenti all'udito, che superino il limite della normale tollerabilità, concretamente apprezzabile in relazione all'ambiente ed all'ora e che siano percepibili da un numero indeterminato di persone.

Come dimostrare il superamento della soglia.

Il caso concreto che si propone, è fondamentale in quanto fornisce delle direttive piuttosto precise sul superamento della soglia, e soprattutto in che modo provarla in giudizio.

Testualmente: "i rumori si percepivano anche a finestre chiuse, e - circostanza particolarmente significativa - che assai elevato era il valore dei decibel registrati al quarto piano dell'edificio (misurati da un tecnico ARPA, ndr) (…), le testimonianze dei vicini non esaurivano la percepibilità dei rumori molesti, ma ne erano solo registrazione eloquente, indice apprezzabile di più elevata diffusibilità (…)".

Con ciò la Cassazione, afferma di preferire assai di più una prova documentale basata sulla misurazione del livello di rumorosità, che la prova a mezzo di testimoni.

Rumori, possono sentirli tutti ma se ne lamenta solo uno è sufficiente per far scattare la condanna penale

Alcuni precedenti.

La Cassazione in più occasioni ha stabilito i criteri di configurabilità del reato, sancendo che perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 comma 1 c.p., occorre la prova della diffusività del rumore, da valutarsi con riferimento all'ambito spaziale di propagazione delle emissioni sonore, prescindendo dal novero delle persone occasionalmente o potenzialmente presenti nel luogo interessato dalle emissioni stesse.

In tema di strepiti di animali, in particolare, per l'abbaiare ed i latrati notturni del cane, è necessario che tali latrati siano idonei ad arrecare, almeno potenzialmente, disturbo ad un numero indeterminato di personee non ai soli vicini di casa del soggetto cui i cani appartengono.
E ancora, la Cassazione ha altresì stabilito che, tale reato è configurabile nei confronti di un uomo e di una donna che non impediscono il molesto abbaiare, anche in ore notturne, di due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile di un edificio condominiale.

Cosa succede se il continuo abbaiare del cane crea problemi di salute al conduttore?

Conclusioni.

La norma si presta in modo quasi naturale all'applicazione nella vita condominiale, fatta di numerose attività umane che spesso recano disturbo ai vicini. Pertanto è necessario contenersi, con rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, nel quale vengono svolte attività "rumorose", anche perché il concetto di "normale tollerabilità" resta comunque un concetto valutabile pro casu, e che ciò che può sembrare silenzioso/rumoroso per un soggetto, può non esserlo per un altro.

In questo caso, la lesione dei diritti del vicinato è costata all'imputato 200 euro di ammenda, 3.500 euro di spese legali da rifondere alla costituita parte civile, più il risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in separato giudizio. E' il caso di dire, molto ironicamente, e viste le conseguenze economiche del giudizio che: "il silenzio è d'oro".

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