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Alle abitazioni costruite in zona di lusso non spetta il bonus prima casa

L'immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a ville con giardino deve essere ritenuto abitazione di lusso.
Redazione Condominioweb.com 

"Il bonus prima casa viene meno qualora l'abitazione venga costruita in una zona residenziale "di particolare prestigio". (Cass. sez. Trib., ordinanza 3 dicembre 2019, n. 31490)

Benefici prima casa, lusso e dimensioni della casa

La vicenda. Con sentenza, la CTP di Genova accoglieva il ricorso proposto da Tizio contro l'avviso di liquidazione con cui la Agenzia delle Entrate aveva revocato la aliquota ridotta (0,25%) applicata all'imposta sostitutiva relativa al mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato per l'acquisto, come "prima casa", con atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di un appartamento, ritenendo trattarsi, al contrario di quanto dichiarato dal contribuente, "di abitazione di lusso" ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 in quanto realizzato su area individuata dal vigente strumento urbanistico "a villa", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate come "di lusso" ed aveva in conseguenza liquidato la maggiore imposta sostitutiva nella misura del 2% e le conseguenti sanzioni.

Dunque, la CTP, aderendo alla tesi del contribuente, riteneva che, pur essendo pacifico che l'immobile si trovava nella sottozona del piano urbanistico comunale che comprendeva le zone adibite a "ville" o "parco privato", nel fatto concreto e dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente si evinceva che la costruzione originaria, corrispondente ad una villa dotata di ampio parco privato, peraltro alla attualità aveva perso tali caratteristiche in quanto divisa in diversi appartamenti mentre sul parco stavano per essere ultimati i lavori di realizzazione di ottanta box destinati alla vendita, per cui erano venute meno le caratteristiche "di lusso" e l'immobile poteva beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa.

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La valutazione dell'Agenzia dell'Entrate. Diversamente, la CTR, aderendo alla tesi della Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che, ai fini della classificazione della abitazione come "di lusso", rilevava esclusivamente la circostanza che fosse stata realizzata in zona che i piani particolareggiati del Comune prevedevano destinata a villa, parco ed immobili di pregio, non essendo necessaria la esistenza anche del parco ed essendo nel contempo irrilevante il fatto che la villa fosse divenuta un condominio e la presenza, in zona destinata ad abitazioni di lusso, anche di box, che peraltro rispettavano per caratteristiche costruttive. Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione.

Il ragionamento della Cassazione. La S.C., confermando il ragionamento della CTR, ha precisato che il principio secondo cui "l'immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a "ville con giardino" deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell'art. 1 del d.m.

Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all'edificio qualificato come "villa", bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l'immobile come "di lusso". Per le suesposte ragioni, il ricorso del contribuente è stato rigettato.

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