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Lavori in condominio. L'approvazione del consuntivo equivale a un riconoscimento ex post degli interventi di manutenzione straordinaria extra-capitolato

Approvazione del bilancio e lavori extra-capitolato.
Avv. Giuseppe Zangari 

La vicenda. Un condominio si oppone al decreto ingiuntivo notificatogli da un'impresa edile per il saldo di alcuni interventi di manutenzione straordinaria eccependo che la pretesa farebbe riferimento a lavori extra-capitolato non commissionati né approvati e che, in ogni caso, del relativo debito avrebbero dovuto rispondere unicamente i proprietari non in regola con il versamento degli oneri.

L'impresa osserva invece che il condominio aveva commissionato i lavori in corso d'opera e che, in rito, l'opposizione promossa dall'amministratore sarebbe inammissibile perché priva dell'autorizzazione assembleare; negli scritti conclusivi aggiunge che l'incarico sarebbe comprovato dall'istruttoria orale nonché dal consuntivo 2010, la cui esibizione era stata ordinata dal Giudice, in quanto comprendente le spese oggetto del contendere.

Il condominio ribatte a sua volta che detto bilancio non può costituire un riconoscimento di debito poiché l'approvazione era stata condizionata a una successiva "verifica".

La sentenza. L'opposizione viene rigettata, ma la formulazione di condanna suscita alcune perplessità (Trib. Vicenza, n. 109/2019).

Il Tribunale risolve anzitutto l'eccezione attinente l'inammissibilità dell'opposizione sulla scorta di una consolidata giurisprudenza, che così afferma: " l'amministratore può ben proporre opposizione a decreto ingiuntivo senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, nella controversia avente ad oggetto il preteso pagamento da parte di un terzo creditore in adempimento di obbligazioni assunte dall'amministratore" (ex multis Cass. Civ., n. 19151/2017).

Nel merito, il Giudice ritiene infondato l'assunto secondo cui i lavori extra-capitolato non sarebbero stati né commissionati né approvati dal condominio, "e ciò non tanto in forza dell'esistenza di un preventivo incarico (di cui non si è avuta adeguata prova, anche a causa della generica formulazione del cap. 5 di parte convenuta), ma piuttosto in forza dell'esistenza di una postuma approvazione da parte dell'Assemblea".

Il consiglio di condominio non può deliberare l'approvazione di lavori di manutenzione.

Nel consuntivo del 2010, infatti, figura un importo di euro 3.850,00 a titolo di "Lavori Extra" e destinato all'impresa opposta e dunque, come affermato da consolidata giurisprudenza, "l'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'Amministrazione ha valore di riconoscimento di debito rispetto alle poste passive che ivi sono specificatamente indicate" (ex multis Cass. Civ., n. 10153/2011).

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